EBA, con Q&A 7512/2025, ha chiarito come deve essere applicata la definizione di PMI di cui all’art. 5, par. 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in alcuni casi specificamente individuati nella Q&A.
La questione, più nel dettaglio, è come applicare la definizione per cui per “piccola e media impresa” o “PMI”, deve intendersi “una società o un’impresa che, in base al bilancio consolidato più recente, ha un fatturato annuo non superiore a 50 000 000 EUR”, nei seguenti casi:
- l’entità appartiene a un gruppo ma redige anche conti su base “subconsolidata”, per un sottogruppo composto solo da tale entità insieme ad alcuni, ma non tutti, gli altri membri del gruppo, ad esempio quando l’entità non è la capogruppo finale di tale gruppo e il sottogruppo comprende solo tale entità insieme alle sue controllate, ma non altri membri del gruppo
- l’entità non appartiene a un gruppo e pertanto non redige conti consolidati.
EBA ricorda che la definizione di PMI di cui all’articolo 5, del CRR richiede la valutazione della soglia del fatturato annuo della società, dell’impresa o dell’attività “in base ai suoi conti consolidati più recenti”: nell’applicare tale disposizione, occorre quindi fare riferimento al quadro contabile applicabile alla società, all’impresa o all’attività in questione.
In particolare, per le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1 della Direttiva 2013/34/UE, la definizione di PMI dovrebbe essere interpretata in conformità al quadro contabile basato su tale direttiva.
Qualora una società, un’impresa o un’attività non rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 1, la conformità alla definizione di PMI può essere verificata sulla base delle informazioni più recenti fornite nell’ambito di altri quadri periodici e normativi per la pubblicazione o la comunicazione delle informazioni finanziarie delle imprese alle autorità pubbliche del loro paese di domicilio, a condizione che tali informazioni forniscano un’indicazione accurata del fatturato annuo.
Pertanto:
- per una società, un’impresa o un’attività che è inclusa nel bilancio consolidato redatto dalla capogruppo di un gruppo ai fini del quadro contabile applicabile, i conti consolidati pertinenti sono quelli del gruppo guidato dalla capogruppo: il fatturato da considerare è quello riportato nel bilancio consolidato della capogruppo e ciò vale indipendentemente dal fatto che la società, l’impresa o l’impresa stessa rediga un bilancio consolidato in qualità di impresa madre di un sottogruppo, o sia un’impresa controllata inclusa nel bilancio consolidato di un sottogruppo redatto da un’impresa madre che non è l’impresa madre capogruppo del gruppo
- nel caso di una società, impresa o attività che non fa parte di un gruppo e che pertanto redige solo il proprio bilancio, ai fini del quadro contabile applicabile, i conti consolidati applicabili sono quelli redatti su base individuale a partire dal proprio bilancio; in alternativa, la valutazione può basarsi su altre informazioni fornite nell’ambito di quadri periodici e normativi per la pubblicazione o la comunicazione di informazioni finanziarie alle autorità pubbliche, purché tali informazioni forniscano un’indicazione affidabile del fatturato annuo.

