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Giurisprudenza

Bail-in e opponibilità di azioni giudiziarie sui titoli pre-risoluzione

11 Settembre 2025

Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11 settembre 2025, C‑687/23 – Pres. F. Biltgen, Rel. T. von Danwitz

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Giustizia UE, con sentenza resa nella causa C‑687/23, in data 11 settembre 2025, si è espressa sull’opponibilità, alla banca successore a titolo universale di una banca in risoluzione (bail-in), dei diritti derivanti dalle azioni di nullità e di responsabilità proposte prima dell’avvio della risoluzione della banca stessa.

Questo il principio di diritto espresso:

Le disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b), dell’articolo 53, paragrafi 1 e 3, nonché dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere interpretate nel senso che: esse non ostano a che i diritti derivanti da un’azione di nullità di un contratto di sottoscrizione di obbligazioni subordinate convertite in azioni nonché da un’azione di responsabilità, basate sull’inosservanza dei requisiti in materia d’informazione risultanti dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, siano ritenuti rientranti nella categoria delle obbligazioni o dei crediti «maturati» al momento della risoluzione dell’ente creditizio interessato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 3, e dell’articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/59, quando tali azioni siano state proposte prima della svalutazione totale delle azioni del capitale sociale dell’ente creditizio in parola nell’ambito di un procedimento di risoluzione.

In riferimento al caso di specie, dopo l’adozione di un programma di risoluzione nei confronti dell’ente creditizio spagnolo Banco Popular, il capitale sociale di tale banca è stato azzerato, le sue azioni in circolazione sono state svalutate e i suoi strumenti di classe 2 sono stati convertiti in azioni, trasferite successivamente al Banco Santander, che è divenuto il successore universale del Banco Popular.

Numerosi obbligazionisti del Banco Popular avevano intentato azioni dirette alla dichiarazione di nullità dei contratti di acquisto di tali strumenti, alla restituzione del prezzo versato e/o azioni di responsabilità per le informazioni fornite dalla banca; nell’ambito di tali controversie, i giudici spagnoli hanno dunque sottoposto questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.

Infatti, anche se la Corte aveva già dichiarato che la Direttiva sulla risoluzione bancaria impedisce agli azionisti di un ente creditizio soggetto a risoluzione di proporre azioni di nullità e di responsabilità dopo tale risoluzione, per la Corte suprema spagnola non è chiaro se siano ricomprese anche l’azione di nullità del contratto di sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e l’azione di responsabilità che siano state state proposte prima della risoluzione del Banco Popular.

La Corte ricorda che, secondo la Direttiva sulla risoluzione bancaria (Direttiva/UE/2014/59 – BRRD), in caso di svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio soggetto a una procedura di risoluzione, i suoi azionisti possono opporre a tale ente o al suo successore unicamente le obbligazioni o crediti derivanti dagli strumenti di capitale svalutati che erano già maturati al momento della risoluzione.

Infatti, quando la procedura di risoluzione implica l’applicazione dello strumento del bail-in, ai sensi della direttiva menzionata, la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale effettuate contribuiscono direttamente alla realizzazione degli obiettivi della procedura di risoluzione: quindi, azioni di nullità o di responsabilità intentate successivamente a tale procedimento, comportano il rischio che l’importo degli strumenti di capitale oggetto di un siffatto bail-in sia retroattivamente ridotto, nei limiti in cui esse mirano a un risarcimento o a una restituzione pari ai fondi versati per l’acquisto di tali strumenti di capitale prima della risoluzione.

Per la Corte, però, qualora le azioni di nullità e di responsabilità siano state proposte prima della risoluzione, il caso si differenzia in modo sostanziale rispetto alla situazione in cui tali azioni siano proposte successivamente al bail-in: contrariamente a tali azioni successive, infatti, le azioni proposte prima della risoluzione non sono tali da mettere in discussione la previa valutazione delle attività e passività dell’ente, né la decisione di risoluzione fondata su quest’ultima e non sono, pertanto, tali da privare di effetto utile o da ostacolare l’attuazione di una procedura di risoluzione.

Pertanto, azioni proposte prima della risoluzione non possono essere considerate come aventi effetto retroattivo, in quanto i rischi finanziari derivanti dalle controversie pendenti sono obbligatoriamente presi in considerazione nella contabilità delle banche quotate in Borsa.

Inoltre, anche qualora la valutazione non consideri in ipotesi la totalità dei ricorsi proposti, per la Corte un tale grado di incertezza è insito in qualsiasi attività di “inventario” e può essere considerato parte integrante del rischio generale che deve essere accettato nell’ambito della risoluzione.

La BRRD prevede infatti unicamente una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e delle passività di un siffatto ente creditizio, ma non esige che tali attività e passività siano valutate in modo completo, nei minimi dettagli: in particolare, qualora non sia possibile redigere l’elenco delle passività in bilancio e fuori bilancio a causa dell’urgenza dettata dalle circostanze del caso, l’autorità di risoluzione può, secondo le disposizioni di detta direttiva, limitarsi a una valutazione provvisoria che proceda a una stima delle attività e delle passività.

Infine, per la Corte i diritti derivanti dalle azioni di nullità e di responsabilità proposte prima della risoluzione possono essere considerati “maturati” senza alcuna necessità che siano oggetto di una sentenza definitiva anteriore al momento della risoluzione; diversamente, l’opponibilità di tali diritti dipenderebbe da circostanze che sfuggono fondamentalmente all’influenza del ricorrente, proprio ove quest’ultimo ha dato prova della diligenza necessaria al fine di ottenere il pagamento dei crediti prima del bail-in.

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