La Corte di Giustizia UE, con sentenza del 5 dicembre 2024, resa nella causa C-3/24 Mistral Trans (Pres. F. Biltgen, Rel. A. Kumin), si è pronunciata in sede di rinvio pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 2, par. 1, punto 3, lettera a), e dell’art. 58, par. 1, della IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), con particolare riferimento alla nozione di “contabili esterni”.
La Corte afferma che «la nozione di “contabili esterni”, ai sensi di tale disposizione [art. 2, par. 1, pt. 3, lett a)], concerne le persone fisiche o giuridiche la cui attività professionale consiste nel fornire a terzi, in modo autonomo, servizi contabili, quali l’elaborazione, la tenuta o la revisione dei conti. Per contro, non rientra in tale nozione una persona giuridica che, in una prospettiva di messa in comune delle risorse, è responsabile della gestione della contabilità delle società ad essa collegate».
Nel caso di specie, una società lettone veniva sanzionata dalla Amministrazione tributaria nazionale lettone (VID) per aver violato le disposizioni nazionali relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Il VID, infatti, riteneva che la società rientrasse nella nozione di “contabili esterni”, i quali sono soggetti alla disciplina suindicata, nonostante la società svolgesse attività di prestazione di servizi contabili esternalizzati unicamente a favore di società collegate.
Ecco che, sulla scorta del principio affermato dalla Corte nella sentenza in esame, la società non deve considerarsi contabile esterno ai sensi della Direttiva (UE) 2015/849 e la sanzione pecuniaria ad essa irrogata deve essere annullata.