Con decisione n. 643 del 17 gennaio 2025 il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (Pres. Tina, Rel. Cesare), si è espresso in materia di trasparenza informativa nei confronti del cliente, relativamente alle commissioni dovute alla banca in un caso di accollo del debito derivante da un mutuo.
In particolare, ha sancito il principio per cui in assenza di prova dell’avvenuta presa visione, da parte del cliente, del foglio informativo contenente le commissioni dovute alla banca prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo di accollo, quest’ultima non può legittimamente pretenderne il pagamento.
Nel caso in esame, il ricorrente contestava l’addebito di commissioni sull’accollo del debito derivante da un contratto di mutuo, lamentando la mancanza di trasparenza informativa, ovvero di non essere stato previamente informato circa la sua esistenza, in quanto non gli era stato consegnato il relativo documento informativo prima della sottoscrizione dell’accordo.
L’intermediario, nel resistere alla domanda, sosteneva che la sottoscrizione del modulo di richiesta implicasse l’accettazione della commissione.
L’Arbitro Bancario Finanziario, ribadito l’onere dell’intermediario di dimostrare l’effettiva conoscibilità della condizione economica contestata, ha ritenuto tale prova non raggiunta e accolto il ricorso.