Banca d’Italia ha posto in consultazione un documento relativo all’esercizio da parte dell’Autorità stessa delle discrezionalità in materia di obblighi di segnalazione imposti agli emittenti ART ed EMT con valore di emissione inferiore a 100 milioni di euro.
Ciò in applicazione degli obblighi informativi:
- di cui all’art. 22 del Regolamento (UE) 1114/2023 (MiCAR) come integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902
- previsti dagli Orientamenti EBA (EBA/GL/2024/16 – GL EBA reporting).
Ai sensi del MiCAR, infatti, gli emittenti di ART e di EMT con valore di emissione superiore a 100 milioni di euro, devono trasmettere alle autorità competenti, con cadenza trimestrale, sulla base degli schemi segnaletici armonizzati di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902, le informazioni recanti:
- il numero di possessori del token
- il valore del token e della reserve of assets
- le transazioni effettuate mediante il token.
Le segnalazioni sono necessarie per:
- verificare se gli ART / EMT sono utilizzati ampiamente come mezzi di scambio
- intercettare eventuali fenomeni di c.d. “currency substitution”, ed imporre le misure restrittive ex art. 23 MiCAR.
In base all’art. 22, par. 2 del MiCAR, le Autorità nazionali competenti possono imporre gli analoghi obblighi di segnalazione anche agli emittenti con valore di emissione inferiore a 100 milioni.
Ad integrazione di tali obblighi, gli Orientamenti GL EBA reporting hanno introdotto ulteriori schemi di segnalazione armonizzati per trasmettere alle autorità competenti le informazioni in materia di requisiti prudenziali, di liquidità e per la valutazione di significatività degli emittenti: anche tali segnalazioni (ad eccezione delle informazioni sui requisiti di fondi propri, da comunicarsi a prescindere dal valore di emissione) devono essere trasmesse all’autorità competente con cadenza trimestrale, ma per ART/EMT con un valore di emissione superiore a 100 milioni di euro.
Tuttavia, anche in questo caso, le Autorità nazionali competenti, a propria discrezione, possono applicare tali obblighi informativi anche agli emittenti di ART/EMT con un valore di emissione inferiore a 100 milioni.
Banca d’Italia, con il documento posto in consultazione, intende quindi esercitare le discrezionalità consentite dal MICAR, ai fini dell’applicazione di alcuni obblighi segnaletici previsti dall’ITS EBA reporting e dalle GL EBA reporting anche agli ART/EMT con valore di emissione inferiore a 100 milioni di euro.
La consultazione, che resterà aperta sino al 04 agosto 2025.