L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato la Q&A n. 7276 relativa al regime di autorizzazione per i requisiti patrimoniali su base consolidata previsto dall’articolo 325-ter del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), con particolare riguardo al caso delle transazioni infragruppo.
Preliminarmente si ricorda come l’articolo 325 ter riconosca agli enti la possibilità di procedere al calcolo dei requisiti su base consolidata attraverso la compensazione delle posizioni detenute da diverse entità appartenenti al medesimo gruppo, previa autorizzazione da parte dell’autorità competente.
Qualora tale autorizzazione non venga concessa per una o più entità del gruppo, il paragrafo 4 dell’articolo stabilisce che:
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l’ente calcoli posizioni nette e requisiti di fondi propri per tutte le posizioni relative alle entità per cui ha ottenuto l’autorizzazione;
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effettui analoghi calcoli per ciascuna entità non autorizzata;
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determini infine i requisiti di fondi propri su base consolidata sommando i valori così ottenuti.
In tale quadro, l’EBA ritiene ammissibile l’inclusione delle transazioni infragruppo nel calcolo a livello di entità delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio.
Nel dettaglio:
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A livello individuale, gli enti devono includere tutte le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione, comprese quelle che espongono al rischio di cambio o a quello su materie prime, senza esclusione per le operazioni infragruppo, poiché il CRR non prevede esenzioni in tal senso.
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A livello consolidato, gli enti devono considerare tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione nonché quelle esposte al rischio di cambio e di materie prime. Se il gruppo dispone dell’autorizzazione di cui all’art. 325 ter CRR, le esposizioni infragruppo tra entità autorizzate possono essere compensate ed elise. In caso contrario, i requisiti vanno calcolati separatamente per ciascuna entità, includendo le operazioni infragruppo, e successivamente aggregati. In tale ipotesi, va inoltre considerato il rischio di traduzione legato alla differenza tra la valuta di rendicontazione delle singole entità e quella usata per il consolidato, come già indicato nella Q&A EBA n. 7194.
Infine, la Q&A affronta la questione dell’inclusione delle transazioni infragruppo nel calcolo della posizione strutturale consolidata ai sensi dell’articolo 352(2) CRR (o 104c CRR).
Sul punto, EBA precisa come l’ambito delle posizioni incluse nei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio deve essere utilizzato anche nel contesto della disposizione relativa al tasso di cambio strutturale.