Bancarotta fraudolenta nel caso di finanziamento conseguito per interposizione della fallita
Allegati
Cassazione Penale, sez. V, 16 gennaio 2012, n. 1217
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1217 del 16 gennaio 2012, afferma il principio secondo cui ricorrere alla interposizione giuridica reale di una società per il conseguimento di un finanziamento da parte di altra, con la consapevolezza e volontà dei rispettivi amministratori, integra la ratio della bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione.
Una simile condotta, evidenzia la Corte, realizza l’acquisizione - al patrimonio della società che accetta di fungere da interposta - del finanziamento; somma che, invece di essere destinata al soddisfacimento degli scopi della finanziata e degli interessi dei suoi creditori, viene distratta per gli interessi di terzi.
Con la conseguenza, conclude la Corte, che il fallimento della prima vale a qualificare come bancarotta fraudolenta l’operazione compiuta dal responsabile della interposta e dai suoi correi.
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