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Giurisprudenza

Bancarotta fraudolenta documentale e dolo dell’amministratore

10 Giugno 2026

Cassazione Penale, Sez. V, 29 maggio 2026, n. 19940 – Pres. Miccoli, Rel. Masini

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza del 29 maggio 2026, n. 19940 (Pres. Miccoli, Rel. Masini) si è pronunciata in merito al dolo nella bancarotta fraudolenta documentale nell’ipotesi di amministratore di diritto (mero prestanome).

In tale occasione la Corte precisa come nella bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 216 co. 1 lett. b L. F., costituisca una autonoma fattispecie penalmente rilevante la condotta di occultamento delle scritture contabili consistente nella loro fisica sottrazione alla disponibilità degli organi fallimentari. Tale reato può integrarsi anche tramite la mera omessa tenuta di queste ultime.

La bancarotta fraudolenta documentale deve essere differenziata dal reato che viene ad integrarsi tramite la tenuta fraudolenta delle scritture, la quale, a differenza del primo illecito che richiede il dolo specifico, prevede il mero dolo generico.

La Cassazione precisa come – in richiamo di altra giurisprudenza tra cui 18634/2017 –  la tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili possa integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo in presenza della rappresentazione che le scritture consegnate alla curatela del fallimento non renderanno possibile la puntuale ricostruzione del patrimonio o dell’andamento degli affari.

Si deve accertare, quindi, che lo scopo dell’omissione sia stato quello di recare pregiudizio ai creditori, poiché in alternativa sarebbe impossibile distinguere tale reato da quello di bancarotta semplice documentale.

In merito al dolo di bancarotta fraudolenta documentale, nell’ipotesi in cui il reato sia stato realizzato  dall’amministratore formale, mero prestanome, è necessario dimostrare l’effettiva consapevolezza dello stato delle scritture, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari.

Nelle ipotesi di reato in cui è chiesto il dolo specifico, quindi, deve dimostrarsi che l’amministratore formale che non adempiere agli obblighi di vigilanza sull’operato altrui agisca rappresentandosi il fine di trarne profitto o di provocare nocumento ai creditori. Non è necessario, però, che questi abbia perseguito e condiviso con l’amministratore di fatto il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. Non è neppure richiesto che questo sia l’obiettivo che si è prefigurato.

E’ necessario, però, che l’amministratore formale sia consapevole dello scopo perseguito dall’effettivo gestore e nonostante ciò decida di non esercitare su di esso la dovuta vigilanza ed il dovuto controllo.

Alla luce delle direttrici ermeneutiche richiamate e della configurazione tendenzialmente omissiva del contributo concorsuale dell’amministratore di diritto prestanome, la Corte rinvia al giudice di merito per un nuovo esame della pronuncia impugnata.

La Corte ha infatti evidenziato delle lacune nell’impianto motivazionale in merito alla componente rappresentativa del dolo che, per la particolare tipologia del reato contestato, deve fondare la responsabilità del soggetto che abbia formalmente assunto la carica di amministratore e di cui si deve dare conto, al di là dal dato oggettivo dell’occultamento o della mancata consegna della contabilità.

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