Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Ius variandi (art. 118 TUB) / Disciplina generale, Ius variandi (art. 118 TUB) / Giustificato motivo, Ius variandi (art. 118 TUB) / Obbligo di comunicazione
- Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Effetti, Giustificato motivo, Ius variandi, Mancata comunicazione
- Estremi della decisione: Collegio di Milano, 10 maggio 2010, n.334
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In caso di esercizio da parte dell’intermediario dello ius variandi ex art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993, la mancata prova della sussistenza del giustificato motivo e della sua intervenuta comunicazione al cliente, rende illegittime e, quindi, inefficaci nei confronti dello stesso cliente, le variazioni operate dall’intermediario.