Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Ius variandi (art. 118 TUB) / Disciplina generale
- Parole chiave: Art. 118 TUB, Diritti per il cliente, Ius variandi, Limiti
- Estremi della decisione: Collegio di Napoli, 15 ottobre 2010, n.1106
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L’obbligazione che ha base nell’art. 118 TUB è funzionale all’esercizio, in capo al cliente che non si determini ad accedere alla modifica proposta unilateralmente dall’intermediario, del diritto di recedere, e non anche del diritto di mantenere sine die le anteriori condizioni in assenza di ogni intendimento solutorio del rapporto.