Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza, Assegni bancari / Protesto
- Parole chiave: Assegno bancario, Incompetenza per materia, Protesto, Registro informatico, Richiesta di cancellazione
- Estremi della decisione: Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.898
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L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a ordinare la cancellazione di un determinato soggetto dal registro informatico dei protesti; e ciò, si noti, a prescindere da ogni valutazione circa la legittimità o meno di tale iscrizione. Legittimato passivo di una siffatta domanda è infatti la Camera di Commercio, che non rientra fra i soggetti tenuti ad aderire alla procedura prevista dall’art. 128-bis, T.u.b..