Vai alla sezione "Arbitro bancario finanziario"- Categoria Massima: Apertura di credito / Spese e commissioni
- Parole chiave: Affidato, Conto corrente, Corrispettivo sull’accordato, Limiti, Spese e diritti di commissione
- Estremi della decisione: Collegio di Milano, 10 novembre 2010, n.1249
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I contenuti della commissione denominata “corrispettivo sull’accordato” devono ritenersi disciplinati dall’art. 2 bis D. L. 185/2008, che dispone, fra l’altro, le condizioni alle quali una commissione di tale natura possa essere introdotta e ritenersi legittima. In particolare, il comma 2° dell’art. 2, ha introdotto un limite quantitativo prevedendo il tetto massimo dello 0,5% per trimestre dell’importo dell’affidamento concesso.