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Innalzamento dei limiti di capitale per l’autorizzazione all’attività bancaria: precisazioni Banca d’Italia

30 Maggio 2013

Banca d’Italia ha fornito alcune precisazioni relative alle nuove norme in materia di autorizzazione all’attività bancaria inserite nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

Il nuovo regime prevede l’innalzamento dei requisiti minimi di capitale delle banche neocostituite, portato a: 10 milioni di euro (da 6,3), per le banche costituite in forma di s.p.a., per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva di cui all’art. 13 del D.L. n. 269/2003 (cd. “banche confidi”); 5 milioni di euro (da 2), per le banche di credito cooperativo.

Tale innalzamento si applica anche alle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Al fine di allineare la dotazione patrimoniale alla nuova disciplina, le costituende che hanno raccolto un capitale inferiore ai nuovi limiti potranno adottare una delle seguenti procedure: modifica della clausola statutaria concernente l’ammontare del capitale sociale, con conseguente versamento delle somme necessarie; versamento dei fondi in una riserva dotata di caratteristiche idonee ad assicurarne la computabilità nel patrimonio di base, che rientra, assieme al capitale sociale, nella nozione di “capitale iniziale” indicata nelle nuove istruzioni sull’autorizzazione all’attività bancaria.


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