UIF ha pubblicato l’audizione del proprio Direttore Enzo Serata, alla Commissione Giustizia della Camera, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/1226, che introduce, a livello europeo, una disciplina armonizzata dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione, attualmente in discussione alla Camera per il prescritto parere parlamentare.
UIF riconosce preliminarmente che la direttiva rappresenta un “cambio di paradigma”, poiché l’introduzione di fattispecie penali uniformi rafforza l’effettività delle misure restrittive e rimedia ai precedenti disallineamenti tra Stati membri: l’inasprimento del quadro sanzionatorio — sia penale sia amministrativo — è giudicato coerente con la necessità di tutelare le finalità della PESC in un momento di crescente instabilità geopolitica.
La catalogazione puntuale di nozioni quali “fondi”, “risorse economiche”, “congelamento” e “persona designata” rende inoltre più efficace l’individuazione delle condotte illecite e contribuisce a una maggiore certezza operativa per intermediari e autorità. L’inclusione delle cripto-attività nella definizione di “fondi” è apprezzata poiché rispecchia le evoluzioni dei modelli elusivi più recenti.
UIF valuta positivamente la previsione dei nuovi artt. 275-bis – 275-decies C.p., che introducono le nuove figure di reato denominate “delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione europea”, che tipizzano:
- violazioni o elusioni delle misure restrittive UE
- condotte omissive dei soggetti designati
- inosservanze delle condizioni previste dalle autorizzazioni concesse nell’ambito dei regimi sanzionatori
- circostanze aggravanti specifiche, anche per condotte commesse nell’esercizio di attività professionali, bancarie o finanziarie.
UIF sottolinea che tali reati sono coerenti con l’ampliamento dei rischi connessi alle sanzioni internazionali, soprattutto dopo il 2022.
È ritenuta inoltre positiva l’attribuzione al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma di un ruolo di coordinamento investigativo (art. 10 Atto n. 317), in un ambito che coinvolge molte autorità: CSF, UIF, MEF, autorità di vigilanza, Guardia di Finanza, Dogane.
UIF conferma che la direttiva, che integra la nozione di “attività criminosa” della Direttiva (UE) 2018/1673, dovrà essere letta in continuità con l’approccio all crimes dell’art. 648-bis C.p. e con il quadro del nuovo AML Package.
Tuttavia, non mancano alcuni rilievi critici:
- Disallineamenti definitori con il D. Lgs. 109/2007: UIF segnala come le definizioni dello schema di decreto non siano pienamente coordinate con quelle del D. Lgs. 109/2007, che disciplina misure di congelamento e obblighi informativi in ambito antiterrorismo e sanzioni ONU–UE (ad esempio, il nuovo schema include le cripto-attività tra i “fondi”, mentre il d. lgs. 109/2007 non le contempla espressamente); UIF suggerisce quindi un aggiornamento del decreto del 2007 per evitare incertezze interpretative e applicative.
- Rischio di sovrapposizione tra sanzioni penali e amministrative: poiché alcuni obblighi di congelamento sono già ricondotti al D. Lgs. 109/2007, UIF evidenzia la necessità di chiarire il coordinamento tra procedimenti amministrativi e penali, anche in funzione della clausola “salvo che il fatto costituisca reato”.
- Impatti sul sistema delle segnalazioni antiriciclaggio: l’introduzione di nuovi reati potrebbe determinare un aumento significativo delle SOS, specie legate a operatività elusiva delle sanzioni ed un incremento delle triangolazioni via paesi terzi e cripto-attività (ad es. uso di stablecoin), già emerse nelle SOS del 2024; UIF ritiene quindi necessari interventi di sensibilizzazione verso i soggetti obbligati
- Estensione degli obblighi informativi e tema del “privilegio legale”: UIF valuta con favore l’introduzione del privilegio legale per alcune categorie professionali come gli avvocati (che sono esonerati dall’obbligo di fornire alle Autorità le informazioni concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo, sempre che si tratti di informazioni apprese nel corso dell’esame della posizione giuridica del cliente o dell’espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento), ma segnala la necessità di coordinamento con l’art. 35, comma 5, d. lgs. 231/2007; l’art. 8 Reg. (UE) 269/2014 e le nuove previsioni dell’AML Package.
Infine, per garantire effettività delle misure restrittive, la UIF richiama l’esigenza di sistemi aggiornati e tempestivi di diffusione delle liste dei soggetti designati e dei relativi aggiornamenti.


