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Vigilanza bancaria: la BCE sulle comunicazioni dei dati dei soggetti vigilati dalle NCA

25 Agosto 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 agosto 2021, la Decisione (UE) 2021/1396 della Banca centrale europea del 13 agosto 2021 che modifica la decisione BCE/2014/29 relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti (NCA) dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070.

In particolare, a seguito delle modifiche, le autorità nazionali competenti dovranno segnalare alla BCE entro le ore 12 nel decimo giorno lavorativo successivo alle pertinenti date d’invio di cui alla disposizione pertinente per ciascuna voce di dati del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070, i dati relativi ai seguenti soggetti:

  • soggetti vigilati significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti;
  • soggetti vigilati significativi non facenti parte di un gruppo vigilato;
  • soggetti vigilati che sono classificati come significativi in conformità al criterio dei tre enti creditizi più significativi nei propri Stati membri e che effettuano le segnalazioni su base consolidata o su base individuale, se non sono tenuti a segnalare su base consolidata;
  • soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, nella misura in cui rappresentano il massimo livello di consolidamento nell’Unione e soggetti vigilati meno significativi che effettuano le segnalazioni su base individuale se non fanno parte di un gruppo vigilato, in conformità all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione EBA/DC/2020/337 dell’ABE.
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