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Giurisprudenza

Utili non distribuiti: base imponibile contributiva in S.r.l.

23 Ottobre 2026

Carlo Lucchese, Avvocato del Foro di Verona

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 16 settembre 2026, n. 25377 – Pres. Tricomi, Rel. Cerulo

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 16 settembre 2026 n. 25377, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro (Pres. Tricomi, Rel. Cerulo) si è pronunciata in materia previdenziale, ritenendo che gli utili prodotti da una società a responsabilità limitata, accantonati a riserva e non distribuiti ai soci, non confluiscono nella base imponibile contributiva dovuta alla gestione commercianti dal socio lavoratore, in assenza di percezione o di opzione per il regime di imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del DPR n. 917 del 1986.

La Corte ha così enunciato il seguente principio di diritto: “il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia perciò tenuto a iscriversi alla gestione commercianti deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.” 

Nel caso concreto, l’INPS aveva notificato vari avvisi di addebito ad una signora, socia unica e amministratrice di una S.r.l., richiedendo contributi alla gestione commercianti sugli utili prodotti dalla società per gli anni 2015 e 2017, ancorché non distribuiti e accantonati in bilancio. Sia il Tribunale di Milano sia la Corte d’Appello avevano rigettato le pretese dell’Istituto, escludendo che tali utili rientrassero nella base imponibile contributiva. L’INPS ricorreva in cassazione deducendo violazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, dell’art. 81 del D.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 1344 c.c., sostenendo che il reddito d’impresa complessivo della società dovesse essere assoggettato a contribuzione in astratto, a prescindere dall’effettiva distribuzione, e che la mancata distribuzione fosse in ogni caso riconducibile alla volontà della stessa lavoratrice in quanto socia e amministratrice unica.

La Suprema Corte ha respinto la tesi dell’Istituto, valorizzando anzitutto il dato letterale dell’art. 3-bis del D.L. 384/1992, che àncora la base imponibile ai redditi d’impresa “denunciati” ai fini IRPEF dall’obbligato: tale dizione, di inequivoca accezione tecnica, non può tramutarsi in un generico richiamo ai redditi in astratto conseguibili e provvisoriamente accantonati ma presuppone che il reddito sia per legge imputato al socio, il che avviene solo con la percezione degli utili o con la scelta del regime di trasparenza. 

È, dunque, l’imputazione del reddito che individua il punto nodale della questione: il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES rimane un reddito della società, non del socio, e non può rilevare ai fini contributivi.

L’onere di provare tale imputazione, peraltro, grava in capo all’ente creditore. Ciò sulla considerazione che non ogni mancata distribuzione di utili sottende di per sé un intento fraudolento, ma si riconnette ad una libera valutazione dei soci, riconducibile alle ragioni imprenditoriali più disparate. 

Sul versante sistematico della decisione, la Corte richiama la scelta del legislatore di armonizzare la disciplina previdenziale con quella tributaria, evidenziando che una diversa interpretazione si risolverebbe in una lettura abrogatrice della norma e contrasterebbe con la riserva di legge ex art. 23 Cost. per le prestazioni patrimoniali imposte. 

In sintesi, la pronuncia segna un punto fermo nella materia: nella società di capitali il reddito resta della società fino alla distribuzione o alla scelta del regime di trasparenza e la base imponibile contributiva del socio lavoratore non può essere determinata in via presuntiva. L’onere di provare l’avvenuta percezione degli utili o l’opzione per la trasparenza grava sull’INPS, in coerenza con i principi di legalità e certezza del diritto ex art. 23 Cost. e con la simmetria tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria voluta dal legislatore.

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