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Giurisprudenza

Il trustee non è litisconsorte necessario nel fallimento della società che abbia conferito in trust l’azienda

10 Aprile 2015

Cassazione Civile, Sez. I, 20 febbraio 2015, n. 3456

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza del 20 febbraio 2015, n. 3456, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto. Ne consegue che esso non è litisconsorte necessario, ad esempio, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento della società che vi ha conferito l’intera sua azienda, comprensiva di crediti e di debiti, in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito.

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