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Giurisprudenza

Truffa a danno della banca e diritto di querela del direttore della filiale

16 Luglio 2019

Laura Colombo

Cassazione Penale, Sez. II, 15 giugno 2018, n. 39069 – Pres. Cervadoro, Rel. Borsellino

Di cosa si parla in questo articolo

Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione riguarda il reato di truffa in danno dell’istituto bancario, consistente nell’induzione in errore della responsabile di filiale di banca mediante artifizi e raggiri, al fine di ottenere l’apertura di un conto corrente.

In primo luogo, la Suprema Corte affronta il tema dell’individuazione della persona offesa cui compete il diritto di querela. La Corte ribadisce il principio per cui deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto, e possono coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati con riferimento alla titolarità, appunto, del bene giuridico protetto.

Conformandosi alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, n. 40354 del 18 luglio 2013, i Giudici confermano come nei reati contro il patrimonio il bene giuridico protetto vada individuato anche nel possesso inteso come relazione di fatto con la cosa. In tema di truffa, dunque, la responsabile della filiale di banca, la quale si sia personalmente occupata della transazione, debba considerarsi persona offesa e titolare in proprio di un autonomo diritto di querela in quanto responsabile, in quel frangente, delle attività dell’istituto bancario e delle eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interesse dell’ente da lei rappresentato.

In secondo luogo, La Suprema Corte esamina il tema del danno patrimoniale: in tema di truffa contrattuale, questo non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica che quest’ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell’agente dal quale sia tratto in errore. La Corte ribadisce l’orientamento per cui l’ottenimento con generalità false dell’apertura di un conto corrente bancario può costituire ingiusto profitto con correlativo danno della banca costituito dalla sostanziale assenza della benché minima garanzia di affidabilità del correntista, atteso che la disponibilità di un conto corrente bancario dà la possibilità di emettere assegni oltre che di fruire di tutti gli altri servizi connessi all’esistenza del rapporto in questione.

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