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Trasferimento nuda proprietà ed esenzione imposta sulle donazioni

2 Luglio 2026

Enrico Matano, Dottorando di ricerca in Diritto Tributario, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 116 del 4 giugno 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta sulle donazioni prevista dall’articolo 3, comma 4-ter, del TUSD non si applica al trasferimento della sola nuda proprietà di quote di società di persone quando il beneficiario non acquisisce un’effettiva posizione di gestione dell’impresa e il disponente continua a conservare i poteri sostanziali di controllo e amministrazione. 

La questione si inserisce nel dibattito sviluppatosi dopo la riforma del 2024, che ha distinto il regime delle partecipazioni in società di capitali da quello delle quote di società di persone.

Per queste ultime, la nuova formulazione dell’articolo 3, comma 4-ter, richiede che il beneficiario mantenga la “titolarità del diritto” per almeno cinque anni, senza fare riferimento al requisito del controllo societario.

Da qui il dubbio se l’esenzione possa applicarsi anche nel caso di trasferimento della sola nuda proprietà. 

L’Agenzia richiama la recente sentenza della Cassazione n. 7619 del 2026, secondo cui l’agevolazione può astrattamente operare anche in presenza di usufrutto, purché sia il nudo proprietario-­socio a impegnarsi a proseguire l’attività d’impresa e a mantenere la partecipazione per cinque anni.  

Tuttavia, e qui si inserisce la portata innovativa della Risposta in commento, secondo l’Amministrazione, il requisito della “titolarità” non può essere interpretato in senso meramente formale, dovendo essere letto alla luce della finalità della norma, che consiste nel favorire il reale passaggio generazionale dell’impresa. 

Nel caso esaminato, il trasferimento della nuda proprietà delle quote di due società di persone era accompagnato dalla riserva di usufrutto e da clausole che lasciavano al disponente la rappresentanza e la concreta amministrazione delle società.

Secondo l’Agenzia, tale assetto impediva al beneficiario di subentrare effettivamente nella gestione dell’impresa, con la conseguenza che non risultava integrato il presupposto sostanziale dell’agevolazione e l’operazione doveva essere assoggettata all’imposta di donazione in misura ordinaria. 

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