La Cassazione si è pronunciata con sentenza pubblicata il 25 febbraio 2026 n. 4198 (Pres. Leone, Rel. Amendola) sul trasferimento del lavoratore ex art. 2103 co. 8 C.c. a diversa unità produttiva.
Anzitutto la Corte precisa come possa trattarsi di trasferimento ex art. 2103 co. 8 C.c. solo in presenza del mutamento dell’unità produttiva, e non è quindi sufficiente il mero mutamento del luogo in cui viene eseguita la prestazione.
Il tale contesto chiarisce, riprendendo le precedenti sentenze di legittimità e costituzionali (Cass., Sez. Un., n. 222/1986 e Corte cost. n. 55/1974), che l’unità produttiva consiste in un’articolazione autonoma, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, idonea ad esercitare indipendentemente l’attività produttiva. Si tratta, quindi, di una frazione dell’attività produttiva.
Il cambiamento del luogo geografico di esecuzione della prestazione non è quindi sufficiente a configurare l’ipotesi di cui all’art. 2103 co. 8 C.c.
In tale occasione la Corte si è pronunciata altresì in merito ai limiti del controllo giudiziale sulle esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dall’art. 2103 co. 8 C.c. per la liceità del trasferimento.
Alla luce del principio di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) il giudice deve limitarsi a verificare la corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità dell’impresa, senza entrare nel merito della scelta imprenditoriale.
Deve, quindi, verificarsi la sussistenza del nesso causale tra il mutamento del luogo di lavoro e la ragione posta a suo fondamento, senza sindacare sull’idoneità del provvedimento datoriale per il raggiungimento dello scopo.
In aggiunta, il datore di lavoro non deve dare prova della necessarietà del trasferimento in ragione dell’inutilizzabilità del dipendente presso la sede precedente.
In tale contesto, la Corte evidenzia che il trasferimento non può essere collegato ad un comportamento disciplinarmente rilevante del lavoratore. Nonostante ciò, la condotta del lavoratore può costituire una ragione tecnica, organizzativa o produttiva legittimante il trasferimento stesso.
La Corte esprime, dunque, il seguente principio di diritto: “il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari. In tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (garantita dall’art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo”.


