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Titolarità effettiva e accesso del pubblico: modifiche al decreto AML

9 Gennaio 2026
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 5 del 08 gennaio 2025, il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 210, che modifica e integra il D. Lgs. 231/2007 (decreto antiriciclaggio) per recepire l’art. 74 della Direttiva (UE) 2024/1640, relativamente alla disponibilità al pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche.

Si ricorda che l’art. 74 della Direttiva stabilisce in particolare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano disponibili per le autorità competenti e le Unità di informazione finanziaria (UIF), i soggetti obbligati e coloro che dimostrano un interesse legittimo all’accesso.

Il decreto di recepimento si compone di tre articoli, ed è l’art. 1 che interviene sull’art. 21 del decreto antiriciclaggio, rendendo più restrittiva la disciplina dell’accesso alla sezione del registro delle imprese ove si conservano le informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche (c.d. registro dei titolari effettivi).

Più in particolare:

  • alla lettera a) si esclude il pubblico generico dalla consultazione del registro, limitando tale possibilità agli altri soggetti qualificati già individuati dall’art. 21, c. 2, e ai soggetti privati, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, ovvero:
    • il MEF
    • le Autorità di vigilanza di settore
    • l’UIF
    • la Direzione investigativa antimafia
    • la Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria
    • la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
    • l’Autorità giudiziaria
    • le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite con il decreto MEF 55/2022
    • i soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria.

Per l’accesso del pubblico devono essere soddisfatte delle condizioni:

    • la conoscenza della titolarità effettiva deve essere indispensabile per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata
    • il soggetto deve dimostrare evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale
    • l’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale.
  • alla lettera b) si specifica che si applica il procedimento per la rilevazione della ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e della sussistenza dell’interesse all’accesso previsto dall’art. 21, c. 5, lett. d), ossia in materia di accesso al registro della titolarità effettiva dei trust.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ovvero dal 09 gennaio 2026).

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