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Tassazione delle polizze Unit-linked

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

7 Giugno 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 282 del 20 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul tema della tassazione delle polizze Unit-linked.

Nel caso di specie, l’istante ha sottoscritto un contratto di assicurazione sulla vita la cui durata corrisponde alla vita dell’assicurato.

La prestazione prevista al termine del contratto dipende dal valore di una serie di investimenti sottostanti, con la possibilità per l’assicurato di determinare la linea dell’investimento, individuando i fondi di investimento sottostanti alla polizza vita, ma senza la possibilità di gestire gli investimenti attuati dai gestori dei fondi d’investimento sottostanti.

Tale tipologia di polizza, evidenzia l’Agenzia delle Entrate rientra nella categoria delle polizze vita a contenuto finanziario (polizze linked) alla luce dell’associazione alla pianificazione patrimoniale e successoria di finalità di investimento.

Tali polizze sono individuate nel codice delle Assicurazioni Private (dlgs 9 settembre 2005, n. 209) e si distinguono in due rami principali in base agli investimenti sottostanti:

  • polizze unit-linked la cui prestazione principale è legata al valore di quote di organismi d’investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;
  • polizze index linked collegate a indici azionari o ad altri valori di riferimento.

Alla luce di tali qualifiche, la polizza in oggetto è di tipo Unit-linked e i relativi redditi sono inquadrabili come redditi di capitale, come previsto dall’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Tuir e sottoposti all’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.

Tale imposta sostitutiva non si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa.

Nel caso di polizze Unit-linked sottoscritta con un’assicurazione estera è necessario operare un distinguo sull’applicazione dell’imposta sostitutiva:

  • nel caso di impresa di assicurazione estera operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi (o attraverso un rappresentante fiscale, sostituto d’imposta residente), l’imposta può essere applicata direttamente dalle imprese estere;
  • nel caso di assicurazione estera che non operante in regime di libera prestazione, l’imposta è applicata dal soggetto residente, sostituto d’imposta, che interviene nella riscossione dei proventi.
  • nel caso in cui, i redditi siano percepiti all’estero in assenza di un sostituto d’imposta residente, gli stessi dovranno essere indicati dal titolare della polizza nella dichiarazione dei redditi (Quadro RM) sempre con un’aliquota pari al 26%.

La base imponibile di riferimento per la tassazione delle polizze Unit-linked è individuabile nella differenza tra quanto percepito e i premi pagati.

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