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Giurisprudenza

Sussiste il concorso formale fra i reati di truffa e di bancarotta fraudolenta

12 Gennaio 2022

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in Diritto penale, Università degli Studi di Trento

Cassazione Penale, Sez. V, 28 aprile 2021, n. 27325 – Pres. Zaza, Rel. Guardiano

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione ribadisce il proprio consolidato orientamento in tema di rapporti fra le fattispecie di truffa e bancarotta, statuendo che “la provenienza illecita dei beni non esclude il delitto di bancarotta per distrazione, sia che si tratti di beni fungibili, e quindi confusi nel patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei creditori, sia che si tratti di beni infungibili, e quindi formalmente distinti dal patrimonio del fallito, atteso che, in quest’ultimo caso, il curatore, che ne assume la disponibilità, ha l’obbligo di restituirli agli aventi diritto e la condotta distrattiva, rendendo impossibile la restituzione, genera a carico della procedura l’obbligo di pagarne il controvalore ai proprietari” (analogamente, Cass., Sez. V, 18 dicembre 2019, n. 45372).

Pertanto, sussiste il concorso formale eterogeneo fra i reati di truffa e bancarotta, dal momento che il patrimonio sociale deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate in nome e per conto della fallita, nonché in considerazione del fatto che i beni di provenienza illecita non possono essere considerati estranei al patrimonio sino alla loro individuazione e separazione dallo stesso (nello stesso senso già Cass., Sez. V, 04 aprile 1978, n. 7294; Cass., Sez. V, 07 ottobre 1981, n. 10407).

Ai fini dell’operatività del delitto di bancarotta, infatti, ciò che rileva per la giurisprudenza è solamente l’avocazione del bene alla massa attiva, con conseguente possibilità di procedere alla sua vendita coattiva in vista del soddisfacimento dei creditori.

Tale conclusione è inoltre coerente con un’analisi strutturale delle due fattispecie considerate, le quali si pongono su un piano cronologicamente distinto e progressivo, integrando fatti ontologicamente diversi, e così non ponendosi in contrasto con quella giurisprudenza che, recependo i più recenti indirizzi europei in tema di ne bis in idem, ritiene che l’identità del fatto ex art. 649 c.p.p. vada inteso dal punto di vista empirico e non giuridico (nel caso di specie, gli imputati, chiamati a rispondere per bancarotta fraudolenta, erano già stati assolti in altro procedimento per intervenuta prescrizione del reato di truffa).

Infine, gli ermellini sottolineano opportunamente che, in ogni caso, le nozioni di bis in idem processuale e sostanziale non coincidono, avendo riguardo la prima al fatto storico oggetto di giudicato, laddove la seconda concerne invece il rapporto strutturale fra astratte fattispecie incriminatrici (sul punto cfr. anche Cass., Sez. VII, 01 ottobre 2020, n. 32631. Per approfondimenti, Mucciarelli, Ne bis in idem, bancarotta e truffa: la corte di Cassazione corregge un’applicazione generalizzante di un corretto canone ermeneutico, nota a Cass., Sez. V, 8 febbraio 2019, n. 13399, in DPC web, 30 aprile 2019; Zanellato, Imputazione per truffa e bancarotta fraudolenta per distrazione sui beni che ne costituiscono il profitto: possibile violazione del ne bis in idem?, in Arch. Pen. web, 3/2019).

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