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Superbonus: per l’AE ne beneficia anche l’italiano residente all’estero

12 Febbraio 2021
Di cosa si parla in questo articolo
Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nell’attività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati.

Con la Risposta ad interpello n. 91 dell’8 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina prevista per la fruizione del Superbonus previsto dall’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio).

In particolare, i chiarimenti riguardano il caso in cui un cittadino italiano residente all’estero, iscritto all’AIRE, senza redditi in Italia, intenda acquistare, un’unità immobiliare sita in Italia facente parte di un edificio in fase di costruzione (ricadente in zona sismica 3), previa demolizione e ricostruzione, con riduzione del rischio sismico di due classi, rispetto all’edificio precedente.

Sul punto, l’Agenzia evidenzia che l’istante può beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16, comma 1- septies, del decreto legge n. 63 del 2013, così come richiamato dall’articolo 119 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio).

Con specifico riferimento alla possibilità di accedere al beneficio in argomento da parte di soggetti fiscalmente non residenti, l’Agenzia ha chiarito che, atteso che tra i destinatari del Superbonus sono individuati le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione in argomento riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area).

Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste (sconto in fattura o la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante).

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