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Superbonus 110%: chiarimenti AE sulla fruizione da soggetto fiscalmente non residente

16 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 60 del 28 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del Superbonus di cui all’articolo 119 del D.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) da parte di contribuente fiscalmente non residente che intenda realizzare degli interventi su un immobile ubicato in Italia.

Sul punto l’Agenzia ha evidenziato come con propria Circolare n. 24/E del 2020 sia stato chiarito che ai sensi dell’articolo 119, comma 1, lettera b) e comma 9 lettera b) del Decreto Rilancio tra i destinatari del Superbonus sono individuati «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», la detrazione in argomento “riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati”.

Il medesimo documento di prassi ha chiarito, inoltre, che “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”.

Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del Decreto Rilancio, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.

Nel caso di specie, sottolinea l’Agenzia, il contribuente, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l’accesso al Superbonus, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110 per cento, il contribuente potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nellattività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo. Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»

  • tratti essenziali della fattispecie normativa nel Decreto Rilancio
  • presupposti della compensazione e natura degli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • massimali di detraibilità e tipologie di intervento ammissibili
  • profilo soggettivo di appartenenza del committente e modalità temporale di ripartizione della detrazione
  • contributo sotto forma di sconto e cessione del credito d’imposta

Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS; Rocco Mottolese, Director, PwC TLS

Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB

  • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e attività ammesse al mutuo riconoscimento: le cessioni pro soluto e il Decreto Mef 2 aprile 2015
  • attività seriale di acquisto crediti e qualificazione nel diritto vivente
  • atto di cessione e causa credendi: (i) anticipazione finanziaria, (ii) diritto alla restituzione capitale e interessi, (iii) differimento temporale
  • smobilizzo dei crediti fiscali e peculiarità dell’operazione: visibilità nel cassetto fiscale, rischio di credito e insolvenza del debitore

Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento

[…]

 

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