Con ordinanza n. 29111 del 4 novembre 2025 la Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità ed ammissibilità di iscrizione d’ipoteca su beni immobili costituiti in fondo patrimoniale.
La controversia traeva origine da una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, autonomamente impugnata dal contribuente; quest’ultimo, impugnava poi con separato ricorso anche la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria.
Il giudice di prime cure, riuniti i ricorsi, li rigettava.
Il contribuente proponeva quindi appello alla competente commissione tributaria regionale che accoglieva le doglianze dello stesso, ordinando la cancellazione dell’ipoteca.
In particolare, il giudice di secondo grado riteneva in primo luogo fondata la questione della sproporzione tra il valore dei beni ipotecati e l’ammontare dei crediti erariali, essendo il primo ben superiore al doppio del secondo.
Inoltre, riteneva fondato il motivo di appello relativo alla non assoggettabilità ad ipoteca dei beni immobili in quanto costituiti in fondo patrimoniale, poiché dagli atti di causa non emergevano elementi per ritenere che i debiti dell’appellante fossero stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia; dunque, in considerazione della natura tributaria delle obbligazioni ed in assenza di elementi contrari, riteneva dimostrato presuntivamente, che si trattasse di obbligazioni sorte per scopi estranei ai bisogni di famiglia con conseguente impossibilità di iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, accolto dal giudice di legittimità, l’Agente della riscossione ha denunciato l’errore di diritto in cui era incorso il giudice di secondo grado in relazione all’art. 77 del D.P.R. 602/1973, precisando che, ai sensi di quest’ultimo articolo, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
La norma, dunque, fa riferimento al valore per il quale viene iscritta l’ipoteca e non al valore complessivo dei beni immobili sui quali l’agente della riscossione ha iscritto ipoteca.
Inoltre, confermando l’orientamento ormai consolidato e aderendo alla doglianza dell’ente della Riscossione, la Suprema Corte ha ribadito la possibilità per quest’ultimo di iscrivere ipoteca su beni immobili facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., con la conseguente legittimità della stessa qualora l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non conosceva l’estraneità, non essendo significativo il solo fatto che il debito tributario sia sorto nell’ambito dell’attività di impresa.
Da ultimo, la Corte ha stabilito che grava in capo al debitore l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore.


