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Giurisprudenza

Sull’interpretazione della clausola di assorbimento del superminimo

24 Agosto 2026

Cassazione Civile, Sez. Lavoro,  5 agosto 2026 n. 24476 – Pres. Doronzo, Rel. Amendola

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con sentenza del 5 agosto 2026 n. 24476 (Pres. Doronzo, Rel. Amendola) si è pronunciata relativamente all’interpretazione dei comportamenti successivi  alla stipula di un contratto di lavoro, tenuti dal datore di lavoro, con particolare riferimento all’interpretazione di una clausola di assorbimento del c.d. “superminimo”.

La Corte territoriale aveva respinto il ricorso dei lavoratori che mirava a far dichiarare non assorbibile il superminimo a loro riconosciuto in precedenza. In particolare, secondo la Corte territoriale, il c.d. superminimo ad personam individuale doveva essere interpretato nel senso della conformità alla regola generale dell’assorbibilità.

In tale contesto a nulla rilevava che la società per anni avesse omesso di applicare l’assorbimento in presenza di modifiche di retribuzione introdotte tramite CCNL.

La Suprema Corte, nel caso in esame, dapprima ricorda come ai sensi dell’art. 1362 C.c.nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il dato testuale non è decisivo per la ricostruzione della volontà delle parti, ma può giungersi a quest’ultima solo al termine dell’intero processo interpretativo: l’interpretazione del contratto deve quindi prevedere, a seguito dell’analisi del dato letterale, la ricostruzione della volontà delle parti per poi verificare se quest’ultima sia coerente con le altre disposizioni contenute nell’accordo e con la condotta adottata dalle parti.

La Corte, in richiamo di una sua prevedente pronuncia, evidenzia come l’interprete debba tenere in considerazione anche i criteri logici, teleologici e sistematici anche nell’ipotesi in cui il testo del contratto sia chiaro ma incoerente con elementi esterni espressivi di una diversa volontà delle parti.

Alla luce di quanto sopra, quindi, non è possibile negare a priori la valenza del comportamento, anche se successivo alla stipula dell’accordo, adottato dalle parti del contratto solo perché condurrebbe ad un risultato differente rispetto al significato letterale dello stesso.

Nel caso di specie, dalla lettera della clausola di assorbimento si evince come si riferisca ai soli futuri ed eventuali aumenti retributivi introdotti dal CCNL senza una specifica definizione del livello di riferimento (ovvero se riferito a qualunque livello di contrattazione o solo a quello aziendale), restando perciò i margini della clausola dubbi.

La Corte territoriale, si precisa, aveva escluso avesse rilievo il comportamento successivo della datrice di lavoro, interpretando la clausola individuale in maniera omnicomprensiva.

La Suprema Corte ha però evidenziato l’erroneità del ragionamento della Corte di secondo grado in quanto, nell’ipotesi di cui la clausola individuale sia omnicomprensiva o limitata al CCNL, doveva tenersi conto del comportamento successivo delle parti ed in particolare di quello della datrice di lavoro, dal quale non poteva che escludersi l’assorbimento del superminimo nei nuovi aumenti retributivi.

La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio per una differente interpretazione della clausola inerente il superminimo che tenga conto del comportamento successivo delle parti.

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