La Cassazione Penale, Sez. I, con sentenza del 01° luglio 2026, n. 31505 (Pres. Santalucia, Rel. Masi) si è pronunciata relativamente all’idoneità di un modello organizzativo generico, con particolare riferimento alla prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il modello organizzativo depositato dalla società oggetto del processo fosse generico poiché riportante i principi generali e l’indicazione generica degli strumenti di controllo dalla D. Lgs. 231/2001, al fine di escludere la responsabilità da reato dell’ente.
Non vi era, infatti, una concretizzazione dei protocolli e delle procedure volte ad evitare la realizzazione di reati, nonostante questi debbano essere previsti con le caratteristiche necessarie per il tipo di società e i suoi rischi.
In aggiunta il modello non concretizzava i criteri e le procedure di costituzione e di operatività degli organismi di controllo, la cui indipendenza e autonomia rispetto agli amministratori deve essere assicurata, non essendo sufficiente la mera indicazione generica di tali caratteristiche.
La Corte ha, quindi, concluso ritenendo il modello non concreto e quindi inidoneo a dimostrare che la società avesse intrapreso un percorso volto ad evitare infiltrazioni mafiose ed evitare la loro eventuale prosecuzione.

