Con ordinanza del 15 luglio 2025, il Tribunale di Milano (dott.ssa Grippo) ha affrontato il tema dell’accesso di un fondo di investimento alla composizione negoziata della crisi tramite la società di gestione del risparmio (SGR), che lo rappresenta e gestisce, e la conseguente ammissibilità delle misure protettive richieste dalla SGR nell’interesse del fondo.
La decisione muove da tre presupposti:
- la rappresentanza del fondo da parte della SGR
- l’autonomia patrimoniale del fondo
- l’assenza di disposizioni che escludano l’accesso del fondo alla composizione negoziata della crisi.
L’art. 57 TUF estende la LCA alla SGR che gestisce un fondo comune d’investimento e prevede, al comma 6-bis, la possibilità di accesso del fondo ad una procedura di liquidazione. Così disponendo, “il legislatore ha inteso introdurre anche per il fondo una procedura concorsuale di diritto speciale” e, nel silenzio normativo, non vi sono ragioni per escludere l’accesso alla CNC per un fondo in stato di crisi.
Inoltre, la decisione richiama due pronunce meneghine che “seppur nella vigenza della legge fallimentare, avevano aperto la possibilità (…) per un fondo in stato di crisi di accedere, tramite la SGR, a strumenti alternativi alle procedure concorsuali, ossia la tutela anticipata del patrimonio concessa durante le trattative dirette al perfezionamento di un accordo, e l’ADR quale appunto strumento di soluzione della crisi alternativo alla procedura liquidatoria”.
La decisione stabilisce che “il fondo, quando si trova in uno stato di crisi che non presenta però i requisiti di cui all’art. 57 co. 6 bis TUF (…) ben può accedere, tramite la SGR che lo rappresenta e gestisce, alla composizione negoziata della crisi” e “conseguentemente ben può il Tribunale confermare le misure protettive qualora ne ricorrono i presupposti”.
Così il Tribunale ha ritenuto ammissibile l’accesso del fondo alla CNC e ha confermato le misure protettive ai sensi dell’art. 19 CCII.

