EBA, con Q&A n. 7363/2025, ha chiarito l’applicazione del metodo standardizzato del rischio di credito alle esposizioni verso enti che esonerati dal rispetto dei requisiti patrimoniali individuali, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
Ai fini di contestualizzazione, si ricorda che l’art. 7 del CRR disciplina le esenzioni dai requisiti su base individuale: un ente può essere dispensato dal rispetto di tali obblighi se appartiene a un gruppo soggetto a vigilanza prudenziale su base consolidata e se non vi sono ostacoli sostanziali, di diritto o di fatto, al rapido trasferimento di fondi propri o al rimborso delle passività all’interno del gruppo.
Questa possibilità è subordinata ad autorizzazione dell’autorità di vigilanza competente e al rispetto di condizioni molto rigorose, volte a garantire che il sostegno infragruppo sia effettivo e immediatamente attivabile.
Nella domanda posta ad EBA veniva richiesto quindi se tali esposizioni debbano quindi essere classificate in grado C, ai fini del nuovo regime SCRA (Specific Credit Risk Assessment) introdotto dall’art. 121 del CRR 3, oppure se sia possibile valutarne la conformità ai requisiti patrimoniali, facendo riferimento al livello consolidato.
L’art. 121 del CRR3 prevede che le esposizioni verso enti privi di rating esterno siano assegnate a una delle tre classi SCRA (A, B o C), in base alla capacità della controparte di soddisfare o superare determinati requisiti prudenziali, inclusi:
- i requisiti patrimoniali minimi ex art. 92, par. 1, del CRR
- gli eventuali requisiti di cui all’art. 458, par. 2, lett. d), punti i) e vi), e all’art. 459, c. 1, lett. a) del CRR
- i requisiti specifici di fondi propri ex art. 104 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)
- il requisito combinato di riserva di capitale di cui all’art. 128, par. 6 della CRD IV
- eventuali ulteriori obblighi prudenziali o regolamentari imposti nei paesi terzi, purché pubblici, e riferibili a CET1, Tier 1 o fondi propri complessivi.
Quando a un ente privo di rating viene concessa tale deroga, la valutazione del grado SCRA non deve limitarsi al livello individuale, ma può essere effettuata considerando la conformità ai requisiti consolidati della società madre nello Stato membro.
Infatti, le condizioni previste dall’art. 7 del CRR assicurano che i fondi propri possano essere trasferiti all’ente esonerato ove necessario, garantendo un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello che deriverebbe dal rispetto diretto dei requisiti individuali.
In definitiva, per EBA, gli enti privi di rating che beneficiano della deroga ex art. 7 CRR, l’assegnazione del grado SCRA non comporta l’automatica classificazione in classe C, ma può avvenire sulla base della verifica della conformità ai requisiti patrimoniali consolidati della società madre, purché tali requisiti risultino soddisfatti..

