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Sulla tassazione del beneficiario di un trust estero trasparente

29 Ottobre 2026

Fabio Povegliano, Cultore del Diritto Tributario presso l’Università degli Studi di Padova

Di cosa si parla in questo articolo

Con la Risposta n. 165/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’art 45, co. 4-quater del TUIR trova applicazione unicamente in relazione ai trust esteri opachi che risultino essere stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e non, invece, in relazione al caso in cui il contribuente risulti beneficiario individuato di un trust considerato trasparente.

Nel caso oggetto di interpello, la contribuente, a seguito della morte della madre (beneficiaria di un trust di diritto californiano istituito nel 2006), era diventata beneficiaria individuata di un trust derivato che, prima di tale momento, era da considerarsi interposto. 

L’Agenzia delle Entrate, senza entrare nel merito della qualificazione del trust (dal momento che oggetto dell’istanza era l’individuazione delle modalità di determinazione del reddito), ha ribadito, in linea con quanto precedentemente sancito dalla Circolare n. 34/E del 2022, che “ai fini della determinazione del reddito del trust trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tenere conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito“.

A tale conclusione è giunta osservando:

  • che “ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “enti non residenti” ai sensi della lettera d), comma 1, dell’articolo 73 del TUIR”, con l’eccezione delle ipotesi in cui il beneficiario sia un soggetto individuato residente ovvero in cui il soggetto residente risulti beneficiario di un trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata;
  • che oggetto di conferimento nel trust erano beni immobili situati negli Stati Uniti e attività finanziarie detenute presso intermediari finanziari statunitensi; 
  • che, sebbene l’art. 45, co. 4­quater del TUIR stabilisca che “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”, detta norma assolve alla finalità “di assicurare l’imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della “attribuzione” effettuata dal trust opaco estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata”, con la conseguenza che, nonostante il generico riferimento ai “trust esteri”, si deve ritenere unicamente applicabile ai trust opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.

La soluzione prospettata dalla contribuente secondo cui avrebbe dovuto trovare applicazione la previsione contenuta nell’art. 45, co. 4-quater del TUIR è stata, dunque, disattesa. Rimangono fermi, in capo al beneficiario, gli obblighi dichiarativi, di monitoraggio fiscale nonché di applicazione dell’IVIE e dell’IVAFE sulle attività indirettamente detenute tramite il trust.

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