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Flash News

Sulla semplificazione degli obblighi di segnalazione prudenziale

10 Aprile 2026
Di cosa si parla in questo articolo

EBA annuncia in consultazione delle modifiche alle norme tecniche di attuazione (ITS) riviste relative agli obblighi di segnalazione prudenziale, nonché per i requisiti relativi al principio contabile internazionale IFRS 18.

Come primo passo, pubblica una panoramica delle raccolte di dati di vigilanza nazionali e degli sforzi di semplificazione in corso da parte delle autorità competenti.

Le proposte mirano a ridurre l’onere di segnalazione per le banche UE, garantendo al contempo che le autorità di vigilanza continuino a ricevere le informazioni necessarie per adempiere alle loro responsabilità di vigilanza.

I requisiti UE in materia di segnalazioni di vigilanza sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 (ITS sulla segnalazione di vigilanza), e supportano la valutazione da parte delle autorità di vigilanza della solidità finanziaria degli istituti e della loro conformità ai requisiti prudenziali.

Le misure di semplificazione si concentrano:

  • sulla riduzione dei dati e dei modelli
  • sull’adeguamento della frequenza e dell’ambito di applicazione della segnalazione
  • sul rafforzamento della proporzionalità per le SNCI, anche attraverso un approccio “core plus supplement
  • sull’integrazione delle raccolte di dati parallele dell’EBA (come le prove di stress e il benchmarking di vigilanza) nella segnalazione periodica
  • sul miglioramento dell’allineamento delle definizioni e degli elementi qualitativi
  • su una migliore integrazione dei requisiti di segnalazione attualmente richiesti a livello nazionale.

Ai fini del benchmarking prudenziale sul rischio di credito e sull’IFRS 9, EBA raccoglie invece dati sulla base del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117: in seguito alle modifiche apportate all’art. 78 della Direttiva 2013/36/UE (CRD), si è necessario aggiornare gli obblighi di segnalazione, nonché introdurre ulteriori semplificazioni e razionalizzazioni.

Le modifiche previste da EBA:

  • allineerebbero meglio i requisiti di segnalazione alle esigenze di vigilanza
  • ridurrebbero il numero di dati richiesti nella segnalazione armonizzata a livello UE di circa il 50% (nonostante l’aggiunta di nuovi requisiti di segnalazione relativi all’IFRS 18, agli ESG e alla revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione – FRTB)
  • rafforzerebbero la proporzionalità, in particolare per gli istituti di piccole dimensioni e non complessi (SNCI).

Le raccolte separate di dati a livello UE relativi agli stress test e al benchmarking di vigilanza sarebbero integrate nella rendicontazione periodica: ciò ridurrebbe le sovrapposizioni, aumenterebbe la coerenza, semplificherebbe i processi di rendicontazione e renderebbe i requisiti più stabili nel tempo.

Per promuovere la trasparenza e il coordinamento, EBA svilupperà un archivio pubblico a livello UE delle richieste di dati di vigilanza europei e nazionali e pubblicherà orientamenti sulle migliori pratiche in materia di richieste di dati.

Le modifiche proposte si applicherebbero a partire da settembre 2027.

Il termine per l’invio dei commenti è il 10 luglio 2026, ad eccezione delle modifiche relative all’IFRS 18 nel FINREP, per le quali il termine è il 10 maggio 2026.

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