EBA annuncia in consultazione delle modifiche alle norme tecniche di attuazione (ITS) riviste relative agli obblighi di segnalazione prudenziale, nonché per i requisiti relativi al principio contabile internazionale IFRS 18.
Come primo passo, pubblica una panoramica delle raccolte di dati di vigilanza nazionali e degli sforzi di semplificazione in corso da parte delle autorità competenti.
Le proposte mirano a ridurre l’onere di segnalazione per le banche UE, garantendo al contempo che le autorità di vigilanza continuino a ricevere le informazioni necessarie per adempiere alle loro responsabilità di vigilanza.
I requisiti UE in materia di segnalazioni di vigilanza sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 (ITS sulla segnalazione di vigilanza), e supportano la valutazione da parte delle autorità di vigilanza della solidità finanziaria degli istituti e della loro conformità ai requisiti prudenziali.
Le misure di semplificazione si concentrano:
- sulla riduzione dei dati e dei modelli
- sull’adeguamento della frequenza e dell’ambito di applicazione della segnalazione
- sul rafforzamento della proporzionalità per le SNCI, anche attraverso un approccio “core plus supplement“
- sull’integrazione delle raccolte di dati parallele dell’EBA (come le prove di stress e il benchmarking di vigilanza) nella segnalazione periodica
- sul miglioramento dell’allineamento delle definizioni e degli elementi qualitativi
- su una migliore integrazione dei requisiti di segnalazione attualmente richiesti a livello nazionale.
Ai fini del benchmarking prudenziale sul rischio di credito e sull’IFRS 9, EBA raccoglie invece dati sulla base del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117: in seguito alle modifiche apportate all’art. 78 della Direttiva 2013/36/UE (CRD), si è necessario aggiornare gli obblighi di segnalazione, nonché introdurre ulteriori semplificazioni e razionalizzazioni.
Le modifiche previste da EBA:
- allineerebbero meglio i requisiti di segnalazione alle esigenze di vigilanza
- ridurrebbero il numero di dati richiesti nella segnalazione armonizzata a livello UE di circa il 50% (nonostante l’aggiunta di nuovi requisiti di segnalazione relativi all’IFRS 18, agli ESG e alla revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione – FRTB)
- rafforzerebbero la proporzionalità, in particolare per gli istituti di piccole dimensioni e non complessi (SNCI).
Le raccolte separate di dati a livello UE relativi agli stress test e al benchmarking di vigilanza sarebbero integrate nella rendicontazione periodica: ciò ridurrebbe le sovrapposizioni, aumenterebbe la coerenza, semplificherebbe i processi di rendicontazione e renderebbe i requisiti più stabili nel tempo.
Per promuovere la trasparenza e il coordinamento, EBA svilupperà un archivio pubblico a livello UE delle richieste di dati di vigilanza europei e nazionali e pubblicherà orientamenti sulle migliori pratiche in materia di richieste di dati.
Le modifiche proposte si applicherebbero a partire da settembre 2027.
Il termine per l’invio dei commenti è il 10 luglio 2026, ad eccezione delle modifiche relative all’IFRS 18 nel FINREP, per le quali il termine è il 10 maggio 2026.


