Con la Risposta n. 107/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, realizzata con la finalità di superare un’impasse gestionale dovuto alla frizione tra gruppi familiari, non costituisce abuso del diritto se ciascuna società beneficiaria, all’esito della riorganizzazione, continua ad esercitare un’effettiva attività d’impresa.
Nella vicenda, i contribuenti proponevano istanza di interpello antiabuso in merito alla elusività/abusività ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dell’operazione di scissione parziale asimmetrica non proporzionale, da effettuarsi in regime di neutralità fiscale, della società Alfa a favore di due società beneficiarie di nuova costituzione, preceduta dal conferimento, da parte di Beta (società integralmente partecipata da Alfa) a favore di Gamma (società integralmente partecipata da Beta) di un ramo d’azienda e dalla cessione della totalità delle partecipazioni detenute dalla prima nella seconda ad Alfa.
Preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate, ha ripercorso i requisiti richiesti dall’art. 10-bis della L. n. 212/2000 per la configurazione di un’operazione abusiva ha osservato che “non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati [id est a) il conseguimento di vantaggi fiscali “indebiti”; b) l’assenza di sostanza economica; c) l’essenzialità del vantaggio fiscale indebito rispetto all’operazione], sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività)”.
L’Amministrazione finanziaria è passata poi all’analisi dell’operazione descritta dagli Istanti, osservando come:
- ai fini delle II.DD., essa possa considerarsi compatibile con la ratio dell’art. 173 del TUIR nella misura in cui la scissione si caratterizzi come operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società coinvolta nell’operazione, da momento che, in caso contrario, l’operazione sarebbe volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci e l’assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale, attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di “mero godimento”, al solo scopo di rinviare sine die la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale;
- ai fini IVA, l’art. 2, co. 3, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 preveda che non sono considerate cessioni di beni “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”, risultando l’operazione di scissione parziale irrilevante;
- anche ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’operazione non sia da considerarsi abusiva laddove la scissione effettuata si caratterizzi come un’operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante all’operazione atteso che, diversamente, la fattispecie integrerebbe un’assegnazione di beni ai soci.


