La Corte di Cassazione con sentenza del 24 aprile 2026 n. 10978 (Pres. Scarpa, Rel. Trapuzzano) si è pronunciata in merito alla natura della procura per l’esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010.
Il caso di specie riguardava l’invalidità di alcune delibere assembleari condominiali.
Il ricorso è stato proposto dal Condominio, il quale deduceva la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1- bis e 8 del d.lgs. n. 28/2010 con riferimento alla necessaria partecipazione personale della parte alla mediazione obbligatoria e ai limiti della sua partecipazione mediante sostituzione.
La Corte d’appello aveva, infatti, escluso l’improcedibilità, dedotta dal Condominio, per mancanza di procura speciale sostanziale da parte del condomino controparte. Quest’ultimo aveva, infatti, partecipato alla mediazione tramite il proprio difensore, al quale aveva conferito valida procura sostanziale, autenticata.
Il Condominio, nel ricorso per Cassazione, deduceva quindi nuovamente l’assenza della natura sostanziale della procura conferita al proprio difensore.
La Corte al riguardo ha precisato come nel procedimento di mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28/2010, quale condizione di procedibilità per le materie indicate dall’art. 5 co. 1-bis ivi contenuto, sussiste la comparizione personale delle parti assistite dal difensore. Le parti possono, però, essere sostituite da un rappresentante sostanziale dotato di apposita procura. Tale rappresentante può essere anche il medesimo difensore.
La Corte, in merito al caso di specie, precisa come, correttamente il Tribunale di merito abbia ritenuto idoneamente rappresentato il condomino dal suo difensore, poiché la procura rilasciata non era ad litem bensì una procura di tipo sostanziale che espressamente conferiva al difensore il potere di discutere, trattare e transare.
Perché la procura sia idonea, quindi, è sufficiente la forma scritta con apposita firma del rappresentato senza le formalità di cui all’art. 1392 C.c. Tale atto è, infatti, unilaterale, recettizio ed astratto, del tutto autonomo dal negozio gestorio sottostante, motivo per cui la sottoscrizione non esige autenticazione.


