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Giurisprudenza

Sulla prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori

27 Maggio 2026

Tribunale di Firenze, Sez. V, 19 dicembre 2025, n. 4298 – Pres. Calvani, Rel. Maione

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Firenze, Sez. V, con sentenza del 19 dicembre 2025 n. 4298 (Pres. Calvani, Rel. Maione) si è espressa in merito alla decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità da parte dei creditori di una società dichiarata fallita.

Dapprima il Tribunale evidenzia come l’azione promossa dalla Curatela fallimentare cumuli in sé sia l’azione sociale che quella dei creditori.

Per quanto attiene all’azione sociale, la decorrenza della prescrizione è fissata alla cessazione della carica.

Differentemente, per quanto concerne l’azione di responsabilità dei creditori, il termine di prescrizione di cinque anni decorre dal momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all’esterno manifestandosi nella sfera patrimoniale della società.

In particolare, sussiste la presunzione della decorrenza del termine dalla data di fallimento, spettando all’amministratore della fallita provare una differente data anteriore dello stato di incapienza patrimoniale, producendo elementi sintomatici di evidenza assoluta.

Il Tribunale, nel definire il citato dies a quo, richiama la Cassazione 24715/2015, secondo cui, per la promozione dell’azione di responsabilità dei creditori avverso gli amministratori della società ex art. 2394 C.c., anche se promossa dal Curatore, decorre dall’oggettiva percepibilità dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti, la quale, a sua volta, dipende dall’insufficienza della garanzia patrimoniale generica.

Non rileva, dunque, l’effettiva conoscenza della situazione di insufficienza patrimoniale.

Alla luce della particolare gravosità della prova per il creditore, ovvero per il Curatore, sussiste una presunzione della coincidenza del dies a quo con la dichiarazione di fallimento, con conseguente onere per l’amministratore della prova di una data anteriore.

La valutazione dell’assolutezza dell’evidenza dello stato di incapienza patrimoniale precedente alla dichiarazione di fallimento è oggetto di insindacabile valutazione del giudice di merito.

Nel caso di specie, la società ha invocato la conoscibilità dello stato di incapienza alla luce del mancato deposito delle scritture contabili.

Il Tribunale ha però ritenuto non sussistente l’oggettiva evidenza dello stato di incapienza, in ragione del fatto che una società ben può approvare il bilancio in ritardo, non costituendo questo un indice univoco di crisi.

Tale mancato deposito può costituire indice utile a seguito del ritardo di almeno di un paio d’anni.

Non essendo stata ritenuta sufficiente la prova allegata dalla fallita che giustificasse un’assoluta evidenza dello squilibrio patrimoniale, quindi, il Tribunale ha rigettato l’eccezione di prescrizione.

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