La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 19 agosto 2026 n. 24708 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino) si è pronunciata relativamente alla legittimità della procura speciale con firma digitale dal cliente e poi autenticata analogicamente dal difensore.
In particolare, nel caso di specie il ricorrente notificava a mezzo PEC relata e procura speciale in formato pdf. La procura, si precisa, costituiva copia analogica in formato pdf dell’originario documento informatico, sottoscritto analogicamente dal difensore con apposizione di certificazione per autentica della sottoscrizione del cliente.
Si ricorda come ai sensi dell’art. 83 co. 3 C.p.c. la procura speciale è apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale. Anche in caso di procura rilasciata tramite documento informatico nativo è prevista la certificazione del difensore della firma digitale del cliente.
Perché la firma digitale sia idonea, è necessario che il certificato di firma sia inserito nella busta crittografica, ossia un file informatico che riporti tutti i dati necessari per l’elaborazione da parte del gestore dei servizi telematici.
Nel caso di firma in informato CAdES, la sua autenticità è data dal file informatico con estensione “.p7m”. E’ proprio tale busta crittografica a garantire la genuinità, l’autenticità e l’integrità del documento.
Con riguardo, quindi, alla procura speciale rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale CAdES, per potersi ritenere adeguatamente sottoscritta, deve essere corredata della busta crittografica.
Nel caso di specie, il difensore, al fine di apporre la propria certificazione, ha “rimaterializzato” il documento informatico in forma cartacea, facendo perdere traccia dell’aggiunzione costituita dalla firma digitale originaria. In aggiunta non ha depositato in giudizio la busta crittografica contenente la firma digitale dell’assistito.
La Corte ha, quindi, ritenuto che l’autentica del difensore fosse stata apposta su un documento privo di sottoscrizione del cliente, così rendendo la procura speciale depositata mancante o inesistente.
Tale inesistenza della procura speciale non può essere sanata per effetto della documentazione prodotta in sede di richiesta di decisione ex art. 380-bis co. 2 C.p.c.
Nel giudizio di legittimità, infatti, a differenza di quello di merito, deve escludersi il rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura di cui all’art. 182 C.p.c.

