La Cassazione civile, Sez. Lavoro, con sentenza del 25 maggio 2026 n. 16214 (Pres. Leone, Rel. Panariello) si è pronunciata in merito alla legittimità di un licenziamento, anche se fondato su registrazioni video illegittime, in ragione dell’ammissibilità in giudizio di altri elementi di prova a sostegno della legittimità del licenziamento medesimo.
In particolare, nel caso di specie una dipendente era stata licenziata per giusta causa a seguito della contestazione secondo cui non avrebbe indossato degli indumenti obbligatori, avrebbe mangiato prodotti in vendita senza averli pagati per poi non essersi lavata le mani con conseguente rischio di contaminazione.
I citati addebiti sono conseguiti a delle registrazioni effettuate tramite videocamere installate sul luogo di lavoro.
Il tema oggetto di giudizio era, quindi, il controllo difensivo operato da datore di lavoro ex art. 4 L. 300/1970.
La Corte territoriale, in tale contesto, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa in quanto le registrazioni video, poste a fondamento dello stesso, erano state illegittimamente acquisite.
Queste ultime, infatti, erano state installate da un’agenzia investigativa in assenza del fondato sospetto della commissione di illeciti.
Nella medesima occasione, però, i giudici non avevano riconosciuto il risarcimento del danno quale conseguenza della declaratoria di illegittimità del licenziamento, in quanto, da un lato, la lavoratrice non aveva contestato la veridicità dei fatti; dall’altro, i giudici, per converso, ad ulteriore giustificazione del mancato riconoscimento della domanda risarcitoria, avevano dato rilievo alle dichiarazioni rese da altri lavoratori coinvolti nel fatto.
L’inutilizzabilità delle prove video, per la Cassazione, tuttavia, non esclude la rilevanza né di altre prove né della non contestazione dei fatti da parte della persona interessata dell’addebito, ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento.
Per questo motivo, quindi, la Corte ha accolto il ricorso del datore di lavoro, ed ha cassato con rinvio per la valutazione dell’impugnazione del licenziamento e della domanda risarcitoria.

