WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali
www.dirittobancario.it
Flash News

Sulla doppia autorizzazione MICAR-PSD2 per i CASPS

11 Giugno 2025
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato una lettera c.d. di “No Action in cui consiglia alla Commissione UE, al Consiglio dell’UE e al Parlamento Europeo, di garantire che, a lungo termine, il diritto dell’UE eviti ai CASPs la necessità di richiedere una doppia autorizzazione, ai sensi di due normative UE per l’attività di transazione di token di moneta elettronica (EMT).

La lettera è la risposta di EBA alla richiesta della Commissione europea di dicembre 2024 di affrontare, in stretta collaborazione con ESMA, le problematiche derivanti dall’interazione tra MiCAR e PSD2: come indicato nei Considerando 90 e 93 del MiCAR, esiste una certa sovrapposizione tra i servizi relativi alle cripto-attività forniti dai CASP ai sensi del MiCAR e i servizi di pagamento regolamentati dalla PSD2, in particolare nel caso di alcuni servizi relativi ai token di moneta elettronica (EMT).

Ai sensi dell’art. 48, par. 2 del MiCAR, “i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica” e, pertanto, gli EMT rientrano nella definizione di “fondi” di cui all’art. 4, par. 25 della PSD2.

Ciò significa che gli EMT hanno una duplice natura, essendo, allo stesso tempo, cripto-attività regolamentate dal MiCA e moneta/fondi elettronici ai sensi della PSD2: l’art. 70, par. 4 del MiCAR prevede che i CASP che intendono fornire servizi di pagamento relativi al servizio di cripto-attività che offrono, possano farlo autonomamente, o in partnership con un PSP, a condizione che il CASP o il PSP partner sia autorizzato a fornire i rispettivi servizi di pagamento.

Tuttavia, il MiCAR non specifica esplicitamente quali dei servizi che i CASP possono offrire si qualifichino come servizi di pagamento e, di conseguenza, sorge la questione se e in quali casi potrebbe essere necessaria una “doppia autorizzazione” per i CASP ai sensi del MiCAR, anche come istituti di pagamento ai sensi della PSD2.

EBA, relativamente a tale questione, in estrema sintesi, consiglia alle Autorità nazionali competenti di applicare l’autorizzazione della PSD2 solo ad un sottoinsieme specifico di fornitori di servizi relativi a criptovalute (CASPs) che effettuano transazioni di EMT.

In particolare, la PSD2 stabilisce infatti disposizioni per considerare la custodia e l’amministrazione degli EMT come un servizio di pagamento e per considerare un portafoglio di custodia come un conto di pagamento intestato a uno o più clienti, che consente di inviare e ricevere EMT da, e verso, terze parti: per tali servizi, la lettera di non intervento consiglia alle Autorità nazionali di richiedere un’autorizzazione, ai sensi della PSD2, solo a partire dal 2 marzo 2026 e, durante il processo di autorizzazione, di applicare procedure semplificate che sfruttino al massimo le informazioni fornite dalle persone giuridiche durante il processo di autorizzazione CASP.

Una volta ottenuta l’autorizzazione come fornitore di servizi di pagamento, EBA consiglia alle Autorità nazionali di non dare priorità alla supervisione e all’applicazione di diversi elementi della PSD2, come:

  • la tutela
  • la divulgazione di informazioni ai consumatori relative:
    • al livello delle commissioni applicabili
    • al tempo massimo di esecuzione delle transazioni di pagamento
    • all’identificativo univoco come l’IBAN e all’open banking).

EBA consiglia invece alle ANC di insistere sul rispetto di altre disposizioni della PSD2, come:

  • l’autenticazione forte del cliente (SCA) per l’accesso ai portafogli di custodia qualificabili come conto di pagamento
  • l’avvio di trasferimenti EMT
  • la segnalazione di frodi sui pagamenti
  • il calcolo cumulativo dei requisiti di fondi propri

Ciò, al fine di garantire standard di tutela del consumatore ugualmente elevati, indipendentemente dal fatto che il consumatore utilizzi EMT o fondi più tradizionali come mezzo di pagamento.

Inoltre, si consiglia alle Autorità nazionali di:

  • non considerare come servizi di pagamento (e pertanto di non essere soggetti all’applicazione della PSD2, comprese le sue disposizioni in materia di licenze) lo scambio di criptovalute per fondi e lo scambio di criptovalute per altre criptovalute come definiti nel MiCAR
  • non considerare come servizi di pagamento i casi in cui i fornitori di servizi di criptovalute intermedino l’acquisto di criptovalute con EMT e, pertanto, di non far rispettare l’applicazione della PSD2, né di richiedere un’autorizzazione ai sensi della PSD2 in tali casi.

Questo parere farà sì che un gran numero di transazioni EMT non siano soggette ai requisiti della PSD2 durante il periodo di validità della Direttiva: EBA basa questo parere esclusivamente sulla consapevolezza che qualsiasi parere alternativo richiederebbe a un numero molto maggiore di CASPs di ottenere una seconda autorizzazione e ritiene che tale alternativa non sia auspicabile, dato l’onere che la doppia autorizzazione imporrebbe ai CASPs.

Al contrario, EBA non basa questo parere sulla convinzione che un’autorizzazione come CASP ai sensi del MiCAR sia sufficiente per affrontare i rischi derivanti dalle transazioni EMT.

Al contrario, il successo di PSD1, PSD2 ed EMD negli ultimi 15 anni nel creare un mercato sicuro e competitivo per i servizi di pagamento nell’UE ha dimostrato che, affinché i pagamenti al dettaglio possano svolgere efficacemente il loro ruolo in una società moderna, i consumatori e gli altri attori del mercato dovrebbero essere adeguatamente tutelati e nutrire un elevato grado di fiducia nella stabilità del mercato e nell’affidabilità delle transazioni di pagamento.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 18 Giugno
Rischio geopolitico e gestione del credito, tra dazi e guerre commerciali


Strumenti di monitoraggio e mitigazione

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 30/05


WEBINAR / 26 Giugno
Gestione di informazioni privilegiate: il nuovo regime MAR


Le novità del Listing Act e i nuovi standard europei

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 06/06

Iscriviti alla nostra Newsletter