Il Tribunale di Milano, Sez. VI, con sentenza del 28 luglio 2026 n. 6391 (Pres. Rel. Favarolo) si è pronunciata relativamente alla determinatezza del tasso di interesse di un contratto di mutuo in assenza della specificazione della base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e della days count convention nonché dell’assenza di allegazione del piano di ammortamento.
In particolare, nel caso di specie le parti ricorrenti lamentavano l’indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse alla luce del rinvio, operato nel contratto di mutuo per la sua determinazione, all’Euribor a 3 mesi senza specificazione della base di riferimento. In aggiunta i ricorrenti lamentavano l’assenza dell’allegazione del piano di ammortamento con conseguente impossibilità di ricostruire il piano di rimborso del contratto di mutuo.
Dapprima il Tribunale ha richiamato differenti principi di diritto in tema che possono così essere sintetizzati:
- nei contratti di mutuo la clausola di determinazione degli interessi sulle rate di ammortamento scadute deve richiamare i criteri prestabiliti ed elementi estrinseci funzionali alla determinazione del saggio di interesse, che deve essere desumibile con l’ordinaria diligenza e senza margini di incertezza
- nel caso di tasso variabile parametrato all’Euribor 3M, tale indice deve essere individuato in maniera univoca, così da rendere altrettanto determinabile il TAN. In particolare, in tema di day count convention, il risultato dell’operazione varia a seconda della base di riferimento adottata, ovvero 360 (anno commerciale) o 365 (anno civile), con conseguente incertezza circa la misura del tasso applicabile. Lo stesso vale, come rilevato dal Tribunale, con riferimento alla base giornaliera di rilevazione dell’Euribor. In tale contesto, deve precisarsi che, ai sensi dell’art. 1284, co. 3, C.c., la pattuizione relativa agli interessi, per essere valida, deve contenere la specificazione del tasso di interesse, anche mediante il mero richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano specificamente individuabili.
- l’an e il quantum degli interessi deve essere definito sulla base di criteri oggettivi e che non diano luogo a incertezza. Può, secondo tale principio, ritenersi sussistente la determinatezza nell’ipotesi in cui il contratto contenga specifiche indicazioni del tipo legale – ossia l’indicazione dell’importo, della durata, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse, nonché della previsione nel piano di ammortamento del numero e composizione delle rate
- secondo le Sezioni Unite in caso di piano di ammortamento alla francese, l’assenza dell’indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento non comporta l’indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto. E’, infatti, sufficiente che il contratto contenga le indicazioni del tipo legale
- il principio sopra citato può essere esteso anche con riguardo al tasso variabile ancorato ad un indice predefinito purché siano indicati la durata del prestito, il TAN, il TAEG e la periodicità delle rate.
Nel caso di specie, ricorda il Tribunale, il tasso, essendo variabile, era indeterminabile poiché non specificava nel contratto la base giornaliera di rilevazione dell’Euribor e la days count convention (ossia la modalità di calcolo dei giorni ai fini della determinazione del parametro variabile al quale riferirsi per il computo del tasso di interesse).
Non era infatti esplicitata la base di calcolo 360 o 365 per l’individuazione del parametro Euribor 3M sulla base del quale calcolare il tasso di interesse, a seguito del terzo mese successivo alla conclusione del contratto. Alla luce dei differenti risultati che possono derivare dall’applicazione del divisore utilizzato, il Tribunale ha dichiarato la nullità del mutuo per indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse.
In aggiunta, discostandosi dalla difesa della banca, il Tribunale ha evidenziato che non risulti sufficiente l’interpretazione del contratto alla luce dell’art. 1370 C.c. per sanare il vizio di determinatezza.
Con riguardo, invece, alla dedotta assenza della consegna del piano di ammortamento (contenete la ripartizione per quote del rimborso), il Tribunale ha accertato che questo non fosse stato allegato al momento della stipula, impedendo ai contraenti di rappresentarsi la somma da restituire per interessi.
Anche sotto questo secondo profilo, quindi, il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza o interminabilità dell’oggetto.


