La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza dell’11 dicembre 2025, resa nella causa C-602/22 (Pres. T. von Danwitz, Rel. N. Fenger), si è pronunciata in merito alle competenze del Comitato di Risoluzione Unico (nel suo acronimo inglese, SRB – Single Resolution Board), chiarendo la possibilità per quest’ultimo di decidere di non adottare un programma di risoluzione.
Nel chiarire l’interpretazione dell’art. 18 del Regolamento n. 806/2014, la Corte ha affermato che rientra nelle competenze del SRB anche l’adozione di una decisione di non avviare un programma di risoluzione qualora le condizioni previste non risultino soddisfatte.
Un’interpretazione diversa comprometterebbe la trasparenza dell’azione del SRB e la prevedibilità delle conseguenze giuridiche e operative derivanti dalla constatazione dello stato di dissesto o di rischio di dissesto di un ente.
Questa conclusione si inserisce nel più ampio margine di discrezionalità riconosciuto al SRB nell’adozione delle decisioni di risoluzione, in ragione del significativo impatto che esse possono avere sulla stabilità finanziaria degli Stati membri e dell’Unione nel suo complesso, nonché sulle rispettive sovranità di bilancio.
Inoltre, la Corte ha ribadito che la disciplina recata dall’art. 18 del regolamento n. 806/2014 è strutturata in modo tale da evitare un indebito «spostamento di responsabilità», in conformità ai principi elaborati nella sentenza Meroni/Alta Autorità.
In tale prospettiva, la Corte ha precisato che gli artt. 7 e 18 del regolamento non attribuiscono al SRB il potere di adottare atti dotati di effetti giuridici autonomi quando si tratta dell’adozione di un programma di risoluzione, trattandosi di una competenza che richiede il coinvolgimento della Commissione. Diversamente, nell’ipotesi di decisione di non avviare un programma di risoluzione, l’ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse al SRB risulta necessariamente più circoscritta, con la conseguenza che tale decisione può produrre effetti giuridici autonomi senza la partecipazione della Commissione.
Nel caso di specie, ABLV Bank AS, banca lettone posta in liquidazione, aveva proposto impugnazione chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea che aveva respinto il suo ricorso diretto all’annullamento delle decisioni SRB/EES/2018/09 e SRB/EES/2018/10 del SRB, con le quali quest’ultimo aveva deciso di non adottare un programma di risoluzione nei confronti, rispettivamente, dell’ente creditizio ABLV Bank AS e dell’ente creditizio ABLV Bank Luxembourg SA.


