La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22960 del 09 luglio 2026 ha fornito un’interpretazione del “valore di liquidazione” di cui all’art. 87, c. 1, lett. c) del CCII, nell’ambito del concordato preventivo in continuità indiretta.
Questo il principio di diritto affermato: “Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del CCII, la cui corretta individuazione assolve sia all’essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, che a parametro di legittimità della proposta nell’ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR). Ne consegue che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull’offerta di acquisto dell’azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l’entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l’offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto”.
La Corte, a sostegno della motivazione alla sentenza, parte proprio dall’art. 47 CCII, per cui a seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, verifica, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi, in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta; la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
La Corte, richiamando un proprio recente precedente (sent. n. 9605/2026), ricorda che il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l’apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi – oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano – al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.
Rileva quindi, la lettera c) dell’art. 87 CCII (sul contenuto necessario del piano di concordato), per cui il piano deve contenere l’indicazione, fra l’altro, de “il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell’eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese”.
Il valore di liquidazione condiziona quindi la stessa ammissibilità della proposta concordataria che faccia ricorso alla distribuzione di una parte dell’attivo secondo le regole della relative priority rule (v. art. 84, comma 6, CCII); al contempo, assolve ad una funzione informativa, assicurando la trasparenza della proposta e consentendo ai creditori di esprimere il proprio voto in modo informato e consapevole.
Diviene pertanto essenziale verificare che il valore di liquidazione indicato dal debitore non sia un dato puramente astratto ed incompatibile rispetto alla soluzione della crisi in concreto prospettata, e ciò soprattutto per i casi in cui – come quello di cui al caso di specie – il piano si fondi sull’assunto che un importo considerevole rappresenterebbe un plusvalore concordatario, da distribuire secondo i criteri della relative priority rule: se tale “plusvalore” fosse puramente apparente o affermato, la stessa architettura del piano e la distribuzione prevista (e quindi indipendentemente e ancor prima di una verifica circa la concreta allocazione delle somme ai diversi creditori in modo non deteriore rispetto ad un soddisfacimento basato sulla tradizionale regola dell’absolute priority rule) risulterebbero prima facie illegittime ed inidonee a superare il vaglio di ammissibilità.
Se si prospetta quindi una soluzione indiretta della crisi basata su un’offerta di acquisto dell’azienda per un prezzo determinato non è possibile, al tempo stesso, ritenere che il valore di liquidazione “alla data della domanda” sarebbe inferiore e pari ad un più modesto e risibile corrispettivo, consistente nella sommatoria delle alienazioni disgregative della stessa azienda, considerato che l’alternativa liquidatoria in un caso del genere non potrebbe che giovarsi, logicamente ed anche del tutto prevedibilmente, di tale maggior valore in concreto raggiunto dall’azienda.
La stessa definizione codicistica del valore di liquidazione, del resto, precisa che nell’alternativa liquidatoria non solo si deve tener conto “delle prospettive di realizzo delle azioni esperibili”, ma ancor prima dell’”eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell’azienda in esercizio”.
Se alla data della domanda, la proposta si fonda sull’offerta vincolante di acquisto dell’azienda pervenuta da un terzo e, addirittura, se la serietà della stessa è stata validata da un procedimento competitivo che ha portato a dei rialzi e ad un’aggiudicazione ad un prezzo ulteriormente incrementato, non è possibile contemporaneamente fissare il confronto con un’alternativa liquidatoria che sottostimi il medesimo compendio aziendale, come se ciò non fosse accaduto.
La comparazione fra piano concordatario e liquidazione, in altri termini, dà luogo per la Corte ad un giudizio prognostico alternativo che non può essere destrutturato e disancorato dalla realtà, così come in concreto declinata nella proposta e nel procedimento seguito sino al deposito della domanda giudiziale, ben potendo il curatore profittare – in una eventuale alternativa liquidazione giudiziale – proprio di quegli stessi incrementi dell’attivo che il piano concordatario dimostra.

