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Giurisprudenza

Sui limiti degli effetti della revocatoria fallimentare per i rapporti continuativi o reiterati

30 Ottobre 2026

Cassazione Civile, Sez. I, 09 ottobre 2026, n. 26558 – Pres. Terrusi, Re. Zuliani

Di cosa si parla in questo articolo

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n. 26558 del 9 ottobre 2026, si è espressa sull’applicazione del limite legale sugli effetti della revocatoria fallimentare, definendo i presupposti applicativi dell’art. 70 c. 3 della legge fallimentare.

Si ricorda che, in base a tale norma “qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d’insolvenza, e l’ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso“.

In proposito, la Suprema Corte ha enunciato per esteso il seguente principio di diritto: “Sono “rapporti continuativi o reiterati”, ai sensi dell’art. 70, comma 3, legge fall. – e dunque ai fini del limite ivi posto agli “effetti della revocazione” – soltanto quei rapporti che, pur se al di fuori dell’ambito bancario, siano regolati a monte da un rapporto di conto corrente (art. 1823 c.c.) o da un analogo legame, in forza del quale – secondo convenzione di parte – gli “atti estintivi di posizioni passive” (in quanto tali assoggettabili a revocatoria ex art. 67 legge fall.) confluiscono in un contesto giuridico unitario, nel cui ambito le “rimesse” del soggetto poi fallito avrebbero potuto anche ripristinare una provvista disponibile per ulteriori acquisti“.

La controversia trae origine dall’azione revocatoria fallimentare ex art. 67 c. 2 l. fall. promossa dalla curatela fallimentare per ottenere la dichiarazione di inefficacia e la restituzione dei pagamenti ricevuti dalla società fornitrice durante il periodo sospetto.

La Corte d’Appello di Milano accoglieva la domanda escludendo l’applicazione della limitazione ex art. 70 c. 3 L.F., sul presupposto che le forniture fossero regolate da distinti ed autonomi contratti di compravendita.

Dunque, la società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell’art. 70 comma 3 L.F., sostenendo l’applicabilità della norma a qualsiasi relazione commerciale duratura.

La Corte ha tuttavia rigettato la doglianza ed ha confermato che l’avverbio “comunque“, di cui al citato articolo, non estende la disciplina a tutti i rapporti reiterati, ma seleziona unicamente le relazioni assimilate al conto corrente bancario.

Nello specifico, la decisione si articola sui seguenti principi e rilievi interpretativi:

  • la ratio storica della norma mira a bilanciare la revocatoria delle rimesse solutorie su conto corrente bancario ex art. 67 comma 3 lett. b) L.F., evitando effetti sanzionatori sproporzionati rispetto al rientro netto (Cass. Civ., Sez. I, n. 19264/2026);
  • la locuzione posizioni passive evoca un collegamento giuridico unitario a monte in grado di ricondurre i singoli atti estintivi ad un’unica vicenda negoziale;
  • l’esigenza di certezza del diritto preclude l’estensione della norma alla mera successione di contratti di fornitura privi di una convenzione di conto corrente ordinario ex art. 1823 c.c. o di una linea di credito commerciale ripristinabile.

Pertanto, in assenza di un accordo idoneo ad incanalare i crediti in un saldo unitario ed a consentire il riutilizzo della provvista, le singole rimesse rimangono integralmente soggette a revocatoria concorsuale.

In definitiva, l’estensione del limite sugli effetti della revocazione richiede la prova di un vincolo negoziale unitario predisposto dalle parti, risultando inapplicabile alle mere forniture commerciali eseguite in forza di distinti ed autonomi contratti.

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