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Giurisprudenza

Su ammortamento “alla francese”, usura e oneri probatori

4 Novembre 2025

Antonio Di Ciommo – Dottore di Ricerca, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Cassazione Civile, Sez. III, 29 agosto 2025, n. 24197 – Pres. R.G.A. Frasca, Rel. L. La Battaglia

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza 29 agosto 2025, n. 24197, la Sez. III civ. della Corte di cassazione (Pres. Frasca, Rel. La Battaglia), richiamandosi a SS.UU. n. 15130/2024, ha ribadito che il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non integra un’ipotesi di anatocismo, poiché la quota di interessi, in ciascuna rata, non è il risultato di un calcolo che li determini su interessi relativi al periodo precedente, né genera a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.

La S.C. ha, inoltre, rilevato la genericità delle contestazioni del ricorrente circa l’erroneità dei criteri di calcolo utilizzati dai giudici di merito poiché, come sottolineato da SS.UU. n. 19597/2020, il ricorrente deve argomentare specificamente sull’errore commesso dal giudice o almeno proporre un metodo di calcolo alternativo.

Inoltre, con riferimento alla contestata usura, la Cassazione ha rilevato che, non avendo mai dedotto di essere effettivamente incorso in mora, “al cospetto di un rapporto che ha avuto regolare esecuzione (al quale, pertanto, siano stati applicati i soli interessi corrispettivi), non potrebbe neppure astrattamente configurarsi una futura condizione di mora sulla quale l’accertamento invocato dalla ricorrente potrebbe incidere”. Infatti, richiamandosi a quanto stabilito da SS.UU. n. 19597/2020, “l’interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell’accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l’interesse concretamente praticato dopo l’inadempimento”.

Infine, richiamando Cass. n. 26525/2024, la Corte ha sottolineato che le contestazioni in ordine alla correttezza del calcolo compiuto dal giudice di merito sono inammissibili quando chi si duole dell’errore non produca poi in giudizio i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM del periodo rilevante.

Ciò in quanto i dati rilevati in detti decreti non rappresentano un fatto notorio né sono atti normativi e, dunque, non gli si applica il principio “iura novit curia”.

Nel caso di specie, una società aveva convenuto in giudizio un istituto di credito in relazione a un contratto di leasing finanziario concluso nel 2001, contestando l’usurarietà degli interessi moratori pattuiti (pari all’11,64%), l’indeterminatezza del tasso di riferimento e la violazione del divieto di anatocismo in forza dell’adozione del piano di ammortamento “alla francese”.

Sia il Tribunale di Milano sia la Corte d’Appello di Milano avevano rigettato le domande della società debitrice in quanto avevano accertato che il tasso di interesse effettivo era inferiore al c.d. “tasso soglia” del periodo (pari al 18,825%) e avevano negato (prima che intervenisse la S.C. con SS.UU. n. 15130/2024) la natura anatocistica dell’adozione del piano di ammortamento “alla francese”.

La società debitrice ha perciò fatto ricorso alla S.C. chiedendo la cassazione della sentenza.

La S.C. ha, tuttavia, rigettato integralmente il ricorso della società debitrice dichiarando, da un lato, l’inammissibilità dei motivi relativi alla mancata ammissione della CTU e all’apparenza della motivazione circa la determinatezza del tasso di interesse pattuito e, nel merito, l’infondatezza dei motivi di ricorso circa l’esclusione dell’usura e la violazione del divieto di anatocismo e condannato il ricorrente alle spese di giudizio.

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