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Giurisprudenza

Stato di insolvenza: i criteri di accertamento per la società in liquidazione

23 Novembre 2022

Andrea Bilotti, Associate, Chiomenti

Cassazione Civile, Sez. I, 17 ottobre 2022, n. 30435 – Pres. Scaldaferri, Rel. Campese

Di cosa si parla in questo articolo

Nell’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ai criteri per determinare lo stato di insolvenza di una società in liquidazione volontaria.

Con ricorso presentato dinanzi alla Suprema Corte, il debitore fallito ha eccepito, inter alia, l’insussistenza nel caso di specie del presupposto dello stato di insolvenza ex art. 5 l.fall. essendo l’attivo della società in liquidazione volontaria superiore al passivo della stessa.

In particolare, secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato nell’attivo alcuni beni oggetto di un provvedimento di confisca impugnato dalla società stessa e avevano considerato nel passivo da soddisfare dei crediti postergati derivanti da finanziamenti dei soci.

A fronte di tali censure, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso rilevando che «ove la società sia in liquidazione, l’accertamento del requisito di cui all’art. 5 l.fall. deve essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della sentenza di fallimento, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori».

Tale accertamento, continua la Suprema Corte, «non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi» e «la difficoltà di pronta liquidazione dell’attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria».

Infine, la Corte di Cassazione ha chiarito che «l’art. 2467 cod. civ., sancendo unicamente che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, non stabilisce che detto rimborso sia escluso, né nega, sotto alcun profilo, la natura di debiti, per la società, dei suddetti finanziamenti» i quali, conseguentemente «devono essere considerati ai fini della valutazione della configurabilità, o non, dello stato di insolvenza della menzionata società, ai sensi dell’art. 5 l.fall.».

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