Con ordinanza n. 10581 del 23 aprile 2025, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione (Pres. Pazzi, Rel. D’Aquino) ha ribadito alcuni principi in tema di stato di insolvenza.
In primo luogo, ha confermato che la sussistenza dello stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva di insolvenza.
Nel caso in esame, la sentenza dichiarativa di fallimento era stata pronunciata su ricorso di un creditore, fondato su un assegno insoluto dell’importo di Euro 15.664,64 e su fatture inevase per Euro 111.694,66.
In sede di reclamo, la società debitrice aveva sostenuto di godere di un credito bancario.
Sul punto, il giudice di appello aveva ritenuto che il credito bancario non rilevasse se non nei termini in cui lo stesso si traducesse in provvista finanziaria, al fine di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Pertanto, il credito bancario doveva ritenersi subvalente rispetto all’inadempimento nei confronti del creditore istante, il quale rilevava anche quale unico inadempimento di obbligazioni pecuniarie.
In secondo luogo, la Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell’accertamento dello stato di insolvenza, il giudice della fase prefallimentare, a fronte della ragionevole contestazione del credito vantato dal ricorrente, deve procedere all’accertamento, sia pur incidentale, dello stesso.
Solo in caso di ragionevole contestazione dei crediti – ove manchi il titolo giudiziale – l’inadempimento del debitore perde significato ai fini dell’insolvenza.
La Corte di Cassazione, rilevato che il giudice di appello aveva ritenuto pretestuose e generiche le contestazioni mosse dal debitore, ha confermato la sentenza dichiarativa di fallimento della società ricorrente e rigettato il ricorso.