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Giurisprudenza

Start-up innovative e perdita del beneficio di non fallibilità

26 Marzo 2024

Simona Cammarata, Dottoranda di ricerca presso l’Università di Pisa

Cassazione Civile, Sez. I, 16 gennaio 2024 n. 1587 – Pres. Ferro, Rel. Vella

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 16 gennaio 2024, n. 1587, la Cassazione (Rel. Vella) torna sul tema della perdita del beneficio di non fallibilità previsto per le start-up innovative all’art. 31 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 22/2012.

La Cassazione chiarisce che l’esenzione delle start-up innovative dalle procedure concorsuali, diverse da quelle previste dal capo II della L. 3/2012 (relativo ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio), termina automaticamente allo scadere del quinquennio previsto all’art. 31, comma 4, e decorrente dalla data di costituzione della società.

La Corte, rigettando il ricorso, formula il seguente principio di diritto: “La cessazione della disciplina di favore della esenzione della start-up innovativa dalle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 3/2012, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del d.l. 179/2012, convertito con modifiche dalla l. 221/2012, si verifica al momento del decorso dei termini stabiliti nell’art. 25, commi 2 e 3, del predetto d.l., senza che rilevi il termine stabilito per i relativi adempimenti amministrativi dal successivo comma 16, e prescinde dall’effettiva cancellazione della società dalla relativa sezione speciale del registro delle imprese”.

Non rileva il termine di sessanta giorni per l’adempimento delle formalità amministrative di cancellazione della start-up dalla sezione speciale del registro imprese, né la data in cui tale cancellazione sia effettivamente disposta, dal momento che “un aspetto così importante, incidente sullo status delle imprese, non può essere collegato alle contingenze di più o meno solerti adempimenti amministrativi”.

La pronuncia afferma poi che il riferimento, posto in essere dal ricorrente, alle proroghe dei termini processuali previste nel periodo della pandemia da Covid-19 (D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020) non rileva rispetto ad un termine, come quello in esame, integrante un requisito sostanziale che non richiede alcun adempimento a carico del beneficiario.

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