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Approfondimenti

Stabile organizzazione ai fini IVA e società controllate

Gli ultimi orientamenti nelle sentenze della Corte di Giustizia

14 Settembre 2022

Fabio Oneglia, Co-Managing Partner, FIVELEX Studio Legale e Tributario

Valerio Manicone, Senior Associate, FIVELEX Studio Legale e Tributario

Di cosa si parla in questo articolo

Il contributo affronta il tema della stabile organizzazione ai fini IVA attraverso l’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che si è soffermata, oltreché sulla definizione di stabile organizzazione ai fini IVA, su altre questioni più specifiche concernenti la territorialità delle prestazioni di servizi, i rimborsi IVA ed il debitore d’imposta.


1. Premessa

La stabile organizzazione ai fini IVA è oggetto del caso C-232/22 “Cabot Plastics”, pendente presso la Corte di Giustizia (la “Corte”), che segue la recente sentenza C-333/20 “Menarini” del 7 aprile 2022.

Entrambi i casi si riferiscono alla territorialità delle prestazioni di servizi ma la rilevanza della stabile organizzazione è più ampia sotto il profilo IVA, riguardando anche il debitore d’imposta ed i rimborsi per i soggetti non residenti.

La giurisprudenza della Corte ha avuto un’evoluzione negli anni, che nel seguito si ripercorre ricordando non solo i principi espressi ma anche i casi concretamente affrontati, per meglio comprenderne il contesto, con particolare riferimento alla fattispecie delle società controllate e dei gruppi societari.

2. La rilevanza della stabile organizzazione ai fini IVA

Le disposizioni dell’Unione Europea applicabili alla “stabile organizzazione” ed oggetto dei casi della Corte sono contenute, per la territorialità delle prestazioni dei servizi, nella direttiva 2006/112/CE (la “Direttiva IVA”) e nel regolamento di esecuzione (UE) 282/2011 (il “Regolamento”) e, in materia di rimborsi, nelle direttive 2008/9/CE e 86/560/CEE (la “Tredicesima Direttiva”). Le previgenti Sesta ed Ottava Direttiva facevano riferimento al concetto, sostanzialmente equivalente, di “centro di attività stabile”.

2.1 Territorialità delle prestazioni di servizi

In merito alla territorialità delle prestazioni di servizi, la Direttiva IVA dispone che:

  • il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo è dove questo ha fissato la sede della propria attività economica; tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso, il luogo delle prestazioni di tali servizi è quello in cui è situata la stabile organizzazione (art. 44, regola generale per i servizi B2B);
  • il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è dove il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui questo ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è quello in cui è situata la stabile organizzazione (art. 45, regola generale per i servizi B2C).

2.2 Definizione di stabile organizzazione

La definizione generale di stabile organizzazione è stata prima stabilita dalla Corte e poi recepita dal Regolamento.

La stabile organizzazione ai fini IVA designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di:

  • ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie, per i servizi B2B (art. 11.1);
  • fornire i servizi di cui assicura la prestazione, per i servizi B2C (art. 11.2).

Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione (art. 11.3).

In relazione al luogo di stabilimento del destinatario della prestazione di servizi, il Regolamento prevede che:

  • qualora la prestazione di servizi sia fornita a una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello della sede della sua attività economica, essa è imponibile nel luogo della stabile organizzazione che riceve detto servizio e lo utilizza per le proprie esigenze (art. 21);
  • al fine di identificare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore esamina innanzitutto la natura e l’utilizzazione del servizio fornito e, in subordine, in particolare se il contratto, l’ordinativo e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del destinatario e comunicatogli dal destinatario identificano la stabile organizzazione quale destinataria del servizio e se la stabile organizzazione è l’entità che paga per il servizio. Se non è possibile determinare la stabile organizzazione del destinatario cui viene fornito il servizio, il prestatore può legittimamente considerare che i servizi sono forniti nel luogo in cui il destinatario ha stabilito la sede della propria attività economica (art. 22).

2.3 La sede dell’attività economica

Per completezza, si ricorda che il Regolamento definisce anche la sede dell’attiva economica (art. 10), stabilendo che:

  • il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica è quello in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa;
  • per determinarlo, si tiene conto del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa, della sua sede legale e del luogo in cui si riunisce la direzione. Altrimenti, prevale il criterio del luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa;
  • la mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica.

2.4 Il debitore d’imposta

Secondo la Direttiva IVA il debitore d’imposta è di regola il soggetto passivo che, effettuando cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, è tenuto al versamento dell’imposta all’Erario, salvo le eccezioni previste (art. 193).

Un soggetto passivo, che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta, si considera soggetto passivo non stabilito qualora egli effettui in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile senza la partecipazione di una sede ivi situata (art. 192-bis).

Il Regolamento (art. 53) chiarisce in merito che:

  • si prende in considerazione esclusivamente una stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo, qualora sia caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi;
  • se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l’IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o prestazione di tali servizi imponibile ivi effettuata, prima o durante la sua realizzazione;
  • se i mezzi della stabile organizzazione sono utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo, quali la contabilità, la fatturazione e il recupero crediti, si considera che non siano utilizzati per la realizzazione della cessione di beni o della prestazione di servizi;
  • se tuttavia viene emessa una fattura con il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro alla stabile organizzazione si considera, salvo prova contraria, che essa abbia partecipato alla cessione di beni o alla prestazione di servizi.

2.5 I rimborsi ai soggetti non residenti

Per quanto riguarda i rimborsi ai soggetti non residenti:

  • per i soggetti stabiliti in altro Stato membro, la Direttiva 2008/9/CE (art. 3) si applica a quelli che nel periodo di riferimento non avevano nello Stato membro di rimborso né la sede della propria attività economica né una stabile organizzazione dalla quale fossero effettuate operazioni commerciali;
  • per i soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea, la Tredicesima Direttiva (art. 1) considera soggetto passivo non stabilito nel territorio dell’Unione Europea il soggetto passivo che, nel corso del periodo di riferimento, non ha fissato in tale territorio né la sede della propria attività economica né costituito una stabile organizzazione a partire dalla quale sono svolte le operazioni.

3. La sentenza C-333/20 “Menarini”

La recente sentenza C-333/20 “Menarini” è rilevante non solo con riferimento alle conclusioni raggiunte ma anche rispetto ai principi applicati per supportarle ed al contesto delle circostanze del caso.

3.1 Le circostanze del caso

La domanda pregiudiziale che ha portato a tale sentenza, senza conclusioni dell’avvocato generale, è stata presentata nell’ambito di una controversia in Romania dove l’amministrazione fiscale aveva contestato che le prestazioni di servizi rese da una società rumena alla propria controllante tedesca fossero state ricevute dalla presunta stabile organizzazione di quest’ultima in Romania, sulla base dei mezzi tecnici e umani appartenenti alla stessa società rumena, ai quali la società tedesca avrebbe avuto accesso in maniera ininterrotta.

In particolare, da un lato, la società tedesca:

  • commercializza in Romania prodotti farmaceutici destinati a clienti abituali, distributori all’ingrosso di medicinali, in modo prolungato e continuativo;
  • ha concluso con la società rumena un contratto per ricevere in via esclusiva servizi di marketing, di regolamentazione, di pubblicità e di rappresentanza, che non può essere risolto a breve termine;
  • per esercitare la propria attività economica in Romania, necessita di tali servizi, che non costituiscono semplici attività amministrative e di supporto, in quanto strettamente connessi all’ottenimento degli ordini per i prodotti;
  • a fronte dei servizi ricevuti, si è impegnata a pagare alla società rumena un corrispettivo, calcolato sulla base della somma delle spese effettivamente sostenute, maggiorata del 7,5% annuo;
  • ha il diritto di ispezionare i registri e i locali della società rumena;
  • ha concluso anche un contratto di deposito con una società stabilita in Romania;
  • è ivi registrata ai fini IVA, tramite un rappresentante fiscale;

dall’altro lato, la società rumena:

  • sin dalla costituzione si occupa principalmente di prestare servizi di consulenza in management delle pubbliche relazioni e della comunicazione, potendo anche esercitare attività secondarie quali il commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici;
  • ha un unico socio, un’altra società con sede in Germania, a sua volta partecipata al 95% dalla società tedesca.
  • ha come unico cliente la società tedesca;
  • si è impegnata a promuovere attivamente i prodotti della società tedesca in Romania, mediante attività di marketing, conformemente alle strategie ed ai budgets stabiliti e sviluppati dalla società tedesca;
  • è tenuta a istituire e mantenere un servizio legalmente qualificato per gestire e risolvere i problemi di pubblicità, di informazione e di promozione in nome e per conto della società tedesca;
  • si è impegnata ad attuare tutte le azioni necessarie, in materia di regolamentazione, al fine di garantire che la società tedesca sia autorizzata a distribuire i propri prodotti in Romania, a fornire assistenza negli studi clinici e in altre attività di ricerca e sviluppo, nonché a garantire un’adeguata fornitura di letteratura medica e materiale promozionale approvati dalla società tedesca;
  • riceve gli ordini di prodotti farmaceutici provenienti dai distributori all’ingrosso in Romania e li trasmette alla società tedesca;
  • si occupa delle fatture e le trasmette ai clienti della società tedesca;
  • ha messo a disposizione della società tedesca mezzi tecnici (tra cui computer, sistemi operativi, autoveicoli) ma soprattutto mezzi umani, con più di 200 dipendenti tra cui, in particolare, più di 150 rappresentanti commerciali;
  • ha fatturato i servizi alla società tedesca senza applicazione dell’IVA, ritenendo che il luogo di prestazione fosse situato in Germania. Il pagamento di tali servizi veniva effettuato mediante accordi di compensazione tra le fatture emesse dalla società rumena nei confronti della società tedesca ed il prestito a titolo oneroso concesso da quest’ultima alla società rumena, avendo le fatture ed il prestito il medesimo valore.

3.2 I principi dalla Corte in materia di stabile organizzazione

La sentenza C-333/20 “Menarini” richiama i seguenti principi, sulla base della propria giurisprudenza precedente:

  • l’ 44 della Direttiva stabilisce il luogo di collegamento fiscale delle prestazioni di servizi, per evitare conflitti di competenza da cui possano derivare doppie imposizioni e la mancata imposizione (7 maggio 2020, “Dong Yang Electronics”, C‑547/18, punto 25 e 16 ottobre 2014, “Welmory”, C‑605/12, punto 42);
  • i beni e servizi devono essere imponibili, nella misura possibile, nel luogo della fruizione (8 dicembre 2016, “A e B”, C‑453/15, punto 25, e del 13 marzo 2019, “Srf konsulterna”, C‑647/17, punto 29);
  • la regola generale al fine di determinare il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica, mentre la presa in considerazione di una sua stabile organizzazione costituisce una deroga (7 maggio 2020, “Dong Yang Electronics”, C‑547/18, punto 26 e 16 ottobre 2014, “Welmory”, C‑605/12, punti 53 e 56);
  • la questione dell’esistenza di una stabile organizzazione, nell’accezione dell’art. 44, non deve essere esaminata in funzione del soggetto passivo prestatore dei servizi, bensì del soggetto passivo beneficiario a cui i servizi sono forniti (16 ottobre 2014, Welmory, C‑605/12, punto 57);
  • la nozione di stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie (16 ottobre 2014, “Welmory”, C‑605/12, punti 58 e 65 ed art. 11 del Regolamento);
  • la nozione di stabile organizzazione esige una consistenza minima, grazie alla presenza permanente dei mezzi umani e tecnici necessari per determinate prestazioni di servizi (28 giugno 2007, “Planzer Luxembourg”, C‑73/06, punto 54, e 4 luglio 1985, C-168/84, “Berkholz”, punto 18; 20 febbraio 1997, C-260/95, “DFDS”, punto 20, e 17 luglio 1997, C-190/95, “ARO Lease”, punti 15 e 16);
  • la qualificazione di un’organizzazione come stabile organizzazione non può dipendere dal solo status giuridico dell’entità (7 maggio 2020, “Dong Yang Electronics”, C‑547/18, Punto 31);
  • se è possibile che una società figlia costituisca la stabile organizzazione della sua società madre (20 febbraio 1997, C-260/95, “DFDS”, punti 25 e 26), tale qualificazione dipende, tuttavia, dalle condizioni materiali, che devono essere valutate alla luce della realtà economica e commerciale (7 maggio 2020, “Dong Yang Electronics”, C‑547/18, punto 32);
  • l’esistenza, sul territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in un altro Stato membro non può essere desunta dalla mera circostanza che tale società possiede in tale Stato una società controllata (7 maggio 2020, “Dong Yang Electronics”, C‑547/18, punto 33).

3.3 Le conclusioni della Corte

La Corte ha quindi concluso che una società con sede legale in uno Stato membro non dispone di una stabile organizzazione ai fini IVA in un altro Stato membro per il motivo che vi detiene una società figlia che mette a sua disposizione mezzi umani e tecnici in forza di contratti con i quali essa le fornisce, in via esclusiva, servizi di marketing, regolamentazione, pubblicità e rappresentanza.

La decisione si basa principalmente su quanto segue:

  • l’esistenza, sul territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in un altro Stato membro non può essere desunta dalla mera circostanza che tale società possiede in tale Stato una società figlia;
  • l’esistenza di una struttura idonea in termini di mezzi umani e materiali, che presenti un grado sufficiente di permanenza, dev’essere dimostrata alla luce della realtà economica e commerciale;
  • per poter ritenere che un soggetto passivo disponga in un altro Stato membro di una struttura avente un grado sufficiente di permanenza e idonea struttura, in termini di mezzi umani e tecnici, è necessario che tale soggetto passivo abbia il potere di disporre di tali mezzi umani e tecnici come se fossero i propri;
  • l’esistenza di una stabile organizzazione, nell’ottica della territorialità dei servizi B2B, dev’essere esaminata in funzione del soggetto passivo beneficiario dei servizi e non del prestatore;
  • i medesimi mezzi non possono essere utilizzati in contemporanea per fornire e ricevere gli stessi servizi.

4. La precedente giurisprudenza della Corte

Nel caso C-168/84 “Berkholz” del 4 luglio 1985, relativo alla territorialità delle prestazioni di servizi, la Corte ha definito il centro di attività stabile, concludendo che l’installazione destinata ad un’attività commerciale, come la gestione di macchine automatiche per giochi d’azzardo, a bordo di una nave che viaggi in alto mare al di fuori del territorio nazionale, può essere considerata centro di attività stabile solo se implica la presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per le prestazioni di servizi e se queste prestazioni non possano essere utilmente riferite alla sede dell’attività economica del prestatore.

Nella sentenza C-231/94 “Faaborg-Gelting” del 2 maggio 1996, relativa alla territorialità delle prestazioni di servizi, la Corte ha concluso che nel caso di un punto di ristoro su una nave manca la consistenza minima, in termini di presenza permanente dei mezzi umani e tecnici necessari per la prestazione dei servizi, allorché la sede permanente del gestore della nave fornisca un criterio di connessione utile ai fini dell’imposizione.

Nel caso C-260/95 “DFDS” del 20 febbraio 1997, in materia di territorialità dei servizi, una società danese svolgeva attività relative alla navigazione, ai viaggi e ai trasporti ed aveva designato una società controllata nel Regno Unito come agente generale di vendita ed ufficio centrale di prenotazione in tale paese per tutti i servizi passeggeri della società danese. Dal fatto che la società danese detenesse l’intero capitale sociale della società controllata e dall’esistenza di vari obblighi contrattuali imposti alla società controllata dalla società madre, è emerso che la società stabilita nel Regno Unito agiva come semplice ausiliaria di quest’ultima e non fruiva di uno status indipendente. La rilevanza del numero di dipendenti occupati dalla società stabilita nel Regno Unito e le condizioni materiali nelle quali questa forniva servizi ai viaggiatori hanno mostrato la disponibilità della consistenza minima richiesta in termini di mezzi umani e tecnici necessari.

Nel caso C-190/95 “ARO Lease” del 17 luglio 1997, relativo alla territorialità delle prestazioni di servizi, la Corte ha concluso che una società di leasing stabilita in uno Stato membro non effettua le sue prestazioni a partire da un centro di attività stabile in un altro Stato membro qualora essa conceda a clienti ivi stabiliti autovetture in base a contratti di leasing e questi abbiano preso contatto con essa tramite intermediari indipendenti, abbiano direttamente ricercato le autovetture e le abbiano prese in leasing mediante contratti sottoscritti nella sede della società, che non dispone in quello Stato né di uffici né di depositi.

Nel caso C-210/04 “FCE Bank” del 23 marzo 2006, relativo alla territorialità delle prestazioni di servizi, una sede secondaria in Italia di una banca stabilita nel Regno Unito aveva fruito di prestazioni di servizi da parte di questa. La Corte, dopo aver rilevato come la convenzione OCSE non fosse pertinente in quanto relativa alla fiscalità diretta (che prevede una diversa definizione di stabile organizzazione), ha concluso che un centro di attività stabile, che non sia un ente giuridico distinto dalla società di cui fa parte, stabilito in un altro Stato membro ed al quale la società fornisce prestazioni di servizi, non dev’essere considerato un soggetto passivo per i costi imputatigli a fronte di tali prestazioni.

Nel caso C‑73/06 “Planzer Luxembourg” del 28 giugno 2007, in materia di rimborsi, la Corte ha concluso che per una società la nozione di sede dell’attività economica indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di questa. La determinazione del luogo della sede dell’attività economica di una società implica la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell’amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello in cui si adotta la sua politica generale. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie.

Nei casi riuniti C-318/11 e C-319/11 “Daimler e Widex” del 25 ottobre 2012, in materia di rimborsi, in un caso una società tedesca sottoponeva autovetture a test in condizioni invernali in centri di prova situati in Svezia, dove essa non disponeva di personale proprio né attrezzature, che arrivavano in occasione dello svolgimento dei test. La società tedesca disponeva in Svezia di una controllata al 100%, che le metteva a disposizione stabilimenti, circuiti di prova e servizi correlati ai test. Nell’altro caso, una società danese disponeva di un ufficio di ricerche situato in Svezia. La Corte ha concluso che non può ritenersi che un soggetto passivo, stabilito in uno Stato membro e che effettui, in un altro Stato membro, unicamente prove tecniche o attività di ricerca disponga in tale altro Stato di una stabile organizzazione.

Nel caso C‑605/12 “Welmory” del 16 ottobre 2014, relativo alla territorialità delle prestazioni di servizi, una società cipriota organizzava vendite all’asta su una piattaforma di vendite on line. La società cipriota aveva concluso un contratto con una società polacca, impegnandosi a metterle a disposizione di un sito internet, sul quale la società polacca si impegnava a vendere beni all’asta. All’epoca dei fatti le due società erano indipendenti. Al riguardo la Corte ha confermato che la stabile organizzazione deve essere caratterizzata da un sufficiente grado di permanenza e da una struttura idonea, in termini di risorse umane e tecniche, che le consenta di ricevere le prestazioni di servizi e di utilizzarle ai fini della propria attività economica.

Nel caso C-547/18 “Dong Yang” del 7 maggio 2020, in materia di territorialità dei servizi, una società polacca, aveva stipulato con una società coreana un contratto di fornitura di servizi di assemblaggio di schede di circuiti stampati con materiali e componenti di proprietà della società coreana, sdoganati da una controllata polacca di questa. La società polacca consegnava poi i circuiti alla controllata polacca che li utilizzava per produrre moduli, di proprietà della società coreana e forniti ad una società tedesca del gruppo. La società coreana aveva assicurato alla società polacca di non disporre di una stabile organizzazione in Polonia. La Corte ha dichiarato l’esistenza, nel territorio di uno Stato membro, di una stabile organizzazione di una società stabilita in uno Stato terzo non può essere desunta, da un prestatore di servizi, dalla mera circostanza che la società ivi possieda una controllata e che tale prestatore non è tenuto a prendere informazioni, ai fini della valutazione, sui rapporti contrattuali tra i due soggetti.

Nel caso C‑931/19 “Titanium” del 3 giugno 2021, relativo alla territorialità delle prestazioni di servizi, la Corte ha concluso che non costituisce una stabile organizzazione un immobile concesso in locazione in uno Stato membro, in circostanze in cui il proprietario dell’immobile non disponga di personale proprio per l’esecuzione della prestazione relativa alla locazione.

5. La causa pendente C-232/22 “Cabot Plastics”

Nel caso C-232/22 “Cabot Plastics” sulla stabile organizzazione ai fini IVA, attualmente pendente presso la Corte, si tratta di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a favore di un altro soggetto passivo, la cui sede dell’attività economica è stabilita al di fuori dell’Unione europea. I due soggetti sono entità distinte e giuridicamente indipendenti ma fanno parte di uno stesso gruppo. Il prestatore si impegna contrattualmente a utilizzare le proprie attrezzature e il proprio personale esclusivamente per la fabbricazione di prodotti a favore del destinatario che poi li vende, dando luogo a cessioni di beni imponibili, per la cui esecuzione il prestatore fornisce assistenza logistica.

Le questioni pregiudiziali sollevate riguardano se si debba ritenere che il soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione europea dispone di una stabile organizzazione in uno Stato membro:

  • quando i mezzi umani e tecnici richiesti sono quelli del suo prestatore, giuridicamente indipendente ma facente parte di uno stesso gruppo, che si impegna contrattualmente, in via esclusiva, a impiegarli a favore di detto soggetto passivo;
  • per il fatto che quest’ultimo effettua a suo vantaggio, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, una serie di prestazioni accessorie o supplementari rispetto a un lavoro per conto terzi, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle vendite concluse da tale soggetto passivo dalla sua sede al di fuori dell’Unione europea, ma che danno luogo a cessioni di beni imponibili nel territorio di detto Stato membro.

6. Conclusioni sulla stabile organizzazione ai fini IVA

La definizione di stabile organizzazione ai fini IVA è diversa da quella applicabile ai fini delle imposte sul reddito sulla base dei principi OCSE.

La giurisprudenza della Corte sulla stabile organizzazione ai fini IVA è in evoluzione, a partire dalla sua definizione nel caso C-168/84 “Berkholz”, prima ancora di essere recepita e sviluppata nel Regolamento, e proseguendo con la sua declinazione per le questioni che le sono state riferite in varie fattispecie, in materia di territorialità delle prestazioni di servizi e rimborsi IVA ed essendo rilevante anche con riferimento al debitore d’imposta.

La sentenza del recente caso C-333/20 “Menarini” si pone in continuità con le ultime pronunce, in particolare C-547/18 “Dong Yang” che, rispetto alla precedente sentenza C-260/95 “DFDS”, aveva evidenziato la necessità di un’interpretazione sostanziale della realtà economica e commerciale, a prescindere dai rapporti di controllo.

La questione della stabile organizzazione ai fini IVA è rilevante in particolare per i gruppi societari, nell’ambito delle attività transfrontaliere e dei rapporti con le società controllate, ed al riguardo si attendono le prossime decisioni della Corte sulle questioni pregiudiziali sollevate nel caso pendente C-232/22 “Cabot Plastics”.

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