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Giurisprudenza

SS.UU.: sequestro giudiziario, obbligazioni e anticipazioni erariali

3 Novembre 2026

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 14 ottobre 2026 n. 26806 – Pres. D’Ascola, Rel. Tatangelo

Di cosa si parla in questo articolo

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza del 14 ottobre 2026 n. 26806 (Pres. D’Ascola, Rel. Tatangelo), si sono pronunciate sulla responsabilità per le obbligazioni contratte dall’amministratore giudiziario in caso di sequestro giudiziario di prevenzione antimafia, nonché sulle condizioni per l’anticipazione delle spese a carico dell’erario.

In tale occasione hanno espresso li seguente principio di diritto: “la legittimazione passiva per le obbligazioni contratte nel corso del sequestro di prevenzione antimafia che abbia ad oggetto, al tempo stesso, la totalità delle quote di partecipazione e tutti i beni del patrimonio di una società di capitali, dipende dalla qualità in cui l’amministratore giudiziario abbia contrattato con i terzi, qualità oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito:

  1. se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di «custode e/o amministratore giudiziario dei beni aziendali», per le relative obbligazioni saranno passivamente legittimati e ne risponderanno, rispettivamente, l’erario (nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge) ovvero la società originariamente titolare dei beni stessi, con il suo intero patrimonio, a seconda che, rispettivamente, intervenga la confisca o la revoca del sequestro, salva la possibilità di anticipazioni a carico dell’erario;
  2. se l’amministratore giudiziario ha contrattato con i terzi nella qualità di «amministratore (di diritto o di fatto) e legale rappresentante della società», per le relative obbligazioni sarà legittimata passivamente e ne risponderà la sola società, con il suo patrimonio, esclusa la legittimazione sostanziale passiva e la responsabilità dell’erario”.

La Cassazione in tale occasione distingue a seconda che il sequestro abbia ad oggetto il capitale sociale, i beni sociali oppure entrambi i precedenti.

Con riguardo alla prima ipotesi (capitale sociale), il sequestro attribuisce all’amministratore giudiziario la gestione delle partecipazioni, ma non dei beni e dell’attività della società, che continua a operare attraverso i propri organi amministrativi e rappresentativi.

Il sequestro, infatti, non comporta automaticamente la sostituzione degli organi sociali. L’amministratore giudiziario delle partecipazioni sociali non amministra la società e non esercita egli stesso direttamente l’impresa. Tuttavia, l’organo amministrativo ed i legali rappresentanti sospetti di legami con ambienti criminali, possono essere sostituiti con altri soggetti. A ricoprire questo ruolo può essere anche l’amministratore giudiziario stesso.

Le obbligazioni contratte nell’esercizio dell’attività sociale restano a carico esclusivo della società, anche quando il nuovo amministratore operi come amministratore di fatto, purché agisca in nome e per conto della società.

Il sequestro che abbia ad oggetto invece i beni aziendali comporta la loro custodia e amministrazione da parte dell’amministratore giudiziario, che opera per conto di chi risulterà proprietario dei beni al termine del procedimento.

In particolare, le obbligazioni contratte durante il sequestro gravano, se non ancora estinte alla sua cessazione:

  • sulla società, in caso di revoca del sequestro
  • sull’erario, in caso di confisca in favore dello Stato.

Infine, in caso di sequestro contestuale dei beni aziendali e del capitale sociale (c.d. sequestro tombale), affidati al medesimo amministratore giudiziario, le due tipologie di beni hanno natura e titolarità differenti: i beni aziendali appartengono alla società, mentre le partecipazioni appartengono a chi risulterà il proprietario dei beni al termine del procedimento giudiziario.

Di conseguenza, l’amministratore giudiziario non può agire contemporaneamente come amministratore dei beni aziendali, delle partecipazioni sociali e come organo della società, poiché si tratta di ruoli giuridicamente incompatibili, con differenti conseguenze anche in termini di responsabilità per le obbligazioni contratte.

Occorre pertanto individuare, caso per caso, la qualità in cui l’amministratore ha concretamente agito. In particolare, la sottrazione dell’intero patrimonio aziendale impedisce alla società di proseguire autonomamente l’attività d’impresa attraverso i propri organi, mentre tale prosecuzione è possibile soltanto se la disponibilità dei beni aziendali rimane alla società. Si tratta, dunque, di due modalità operative alternative e incompatibili.

La Cassazione nella presente occasione evidenzia come l’amministratore giudiziario possa operare secondo tre diverse modalità, cui corrispondono differenti conseguenze nei rapporti con i terzi e in materia di responsabilità per le obbligazioni contratte:

  1. come gestore delle partecipazioni sociali: si limita a nominare i nuovi organi sociali e a controllarne l’attività. La gestione dell’impresa rimane imputabile esclusivamente alla società, senza responsabilità patrimoniale dell’erario.
  2. come amministratore e legale rappresentante della società: esercita direttamente le funzioni amministrative e rappresentative, ma l’attività d’impresa continua a essere imputata alla società, che resta l’unica responsabile delle obbligazioni contratte.
  3. come amministratore giudiziario dei beni aziendali: gestisce i beni sequestrati ed eventualmente esercita l’attività d’impresa, previa autorizzazione del giudice. Solo in questa ipotesi potrebbe intrattenere rapporti con i terzi e potrebbe configurarsi un’eventuale responsabilità dell’erario per le obbligazioni contratte, in particolare quando i beni sequestrati non siano sufficienti a sostenerne gli oneri e si rendano necessarie delle anticipazioni

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio: “l’amministratore giudiziario di beni aziendali autorizzato a proseguire l’esercizio dell’impresa con i beni aziendali sequestrati, sottratti alla disponibilità della società che ne è titolare, può – senz’altra specifica autorizzazione – assumere obbligazioni, a tal fine, solo se disponga delle risorse necessarie al loro pagamento; in caso contrario, se vi sia la necessità di anticipazioni a carico dell’erario (perché la spesa o l’assunzione dell’obbligazione si prospetta comunque necessaria o utile ai fini della redditizia gestione dei beni sequestrati, ma non vi è la immediata liquidità per farvi fronte), deve chiedere una ulteriore specifica autorizzazione al giudice che ha disposto e/o che gestisce il sequestro, e il giudice deve valutare l’opportunità di concedere o meno siffatta autorizzazione, in considerazione delle concrete ragionevoli prospettive di una effettiva gestione positiva ed “utile” dell’azienda sequestrata”.

L’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività d’impresa con i beni aziendali sequestrati non comporta automaticamente il potere di assumere obbligazioni o sostenere spese eccedenti le risorse disponibili. L’amministratore giudiziario può contrarre obbligazioni senza ulteriori autorizzazioni solo se dispone delle risorse necessarie a sostenerle.

Qualora, invece, le risorse siano insufficienti, ma la spesa risulti necessaria o utile alla gestione dell’azienda, ai sensi dell’art. 2-octies L. 575/1965 nella formulazione vigente ratione temporis, è indispensabile una specifica autorizzazione del giudice all’anticipazione a carico dell’erario, che ne valuta l’opportunità e la sostenibilità economica.

L’anticipazione statale, pertanto, non opera mai automaticamente né in modo illimitato. In caso di espressa autorizzazione e successiva confisca, l’erario può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni anche oltre il valore dei beni confiscati, ma in via sussidiaria, ossia soltanto in caso di incapienza del patrimonio aziendale.

Resta salva la possibilità per lo Stato di rivalersi sull’amministratore giudiziario qualora la gestione negativa dell’azienda sia riconducibile a una sua responsabilità professionale.

Diversa è l’ipotesi in cui l’amministratore giudiziario abbia agito in qualità di amministratore giudiziario dei beni aziendali contraendo obbligazioni non in nome e per conto della società, bensì del futuro titolare dei beni sequestrati, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione del giudice a porre la relativa spesa a carico dell’erario, in mancanza delle risorse necessarie.

In presenza di terzi creditori in buona fede, operano i principi di tutela dell’affidamento e dell’apparenza. Pertanto, se l’amministratore giudiziario è regolarmente nominato e autorizzato alla prosecuzione dell’impresa, l’erario può essere tenuto a pagare le obbligazioni assunte, anche in assenza di una specifica autorizzazione giudiziale all’anticipazione, qualora i beni aziendali confiscati siano insufficienti.

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