L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che il trasferimento, da parte di una società per azioni ad uno dei suoi azionisti, della proprietà di beni immobili, effettuato, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, a titolo di corrispettivo per il riacquisto da parte di tale società per azioni, nell’ambito di un meccanismo di ritiro di azioni previsto dalla legislazione nazionale, delle azioni detenute nel suo capitale sociale da tale azionista, costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta all’imposta sul valore aggiunto purché detti beni immobili siano destinati all’attività economica di questa stessa società per azioni.
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