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Sistemi di garanzia dei depositi: l’Avvocato UE sulla nozione di deposito dovuto e pagabile

18 Settembre 2020
Di cosa si parla in questo articolo

Delle novità in materia di capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi  previste dalla Direttiva 2019/879 (BRRD II), nonché delle novità introdotte dal Regolamento (EU)2019/876 (CRR II) e dalla Direttiva 2019/878 (CRD V) parleremo al WebSeminar del 23 ottobre. In calce alla news il programma e le modalità di iscrizione.

L’Avvocato generale della Corte di Giustizia UE, M. Campos Sànchez-Bordona, ha presentato le proprie conclusioni nella Causa C‑501/18, in cui la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla nozione di «deposito dovuto e pagabile» di cui all’articolo 1, punto 3, i), della Direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, e sull’incidenza della raccomandazione dell’EBA del 17 ottobre 2014.

In particolare, la questione verte sulle modalità di rimborso dei depositi e dei relativi interessi a seguito della crisi di un istituto di credito al quale veniva revocata la licenza bancaria e avviata la procedura di fallimento.

Di seguito le conclusioni:

1) L’articolo 1, punto 3, i), in combinato disposto con gli articoli 7, paragrafo 6, e 10, della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, deve essere interpretato nel senso che:

– un deposito non dovuto né pagabile secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili non può essere preso in considerazione dall’autorità competente per constatare l’indisponibilità dei depositi;

– un deposito non dovuto né pagabile secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili deve essere qualificato come deposito rimborsabile dopo che l’autorità competente abbia constatato l’indisponibilità dei depositi dell’istituto finanziario;

– il giudice nazionale deve disapplicare una norma nazionale che subordini l’obbligo di restituire i depositi non ancora dovuti né pagabili, ma in relazione ai quali sia stata emessa una dichiarazione di indisponibilità, alla circostanza che sia stata previamente revocata la licenza dell’istituto finanziario depositario. Esso deve inoltre astenersi dall’applicare una clausola che trasponga in un contratto di deposito bancario la suddetta norma nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione.

2) Una raccomandazione dell’Autorità bancaria europea fondata sull’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione, è uno degli elementi di cui il giudice competente deve tenere conto per interpretare la direttiva 94/19 ed accertare se la violazione della normativa dell’Unione sia sufficientemente qualificata ai sensi della giurisprudenza della Corte.

Tuttavia, una raccomandazione siffatta può essere presa in considerazione dal giudice nazionale solo se il suo contenuto è conforme alle norme del diritto dell’Unione di cui può agevolare l’applicazione e il giudice nazionale deve sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per esame di validità qualora nutra dubbi sulla sua compatibilità con tali norme.

3) La raccomandazione EBA/REC/2014/02, del 17 ottobre 2014, alla Banca centrale di Bulgaria e al Fondo bulgaro di garanzia dei depositi sull’azione necessaria per conformarsi alla direttiva 94/19, è contraria all’articolo 1, punto 3, i), di tale direttiva, nella parte in cui equipara all’accertamento dell’indisponibilità dei depositi la decisione di detta Banca centrale di sottoporre a vigilanza speciale un ente creditizio e di sospenderne provvisoriamente gli obblighi».

 

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